Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Cpv. 3Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Secondo il capoverso 3 si può eccezionalmente rinunciare a una segnalazione se è presumibile che questa possa ostacolare inchieste, indagini o un procedimento in corso.
Art. 9c Compatibilità delle segnalazioni
Il presente articolo attua l’articolo 23 paragrafi 1-3 e 61 del regolamento SIS polizia (nonché l’art. 46 del regolamento SIS frontiere). L’articolo 23 disciplina la compatibilità delle segnalazioni e stabilisce che può essere registrata solo una segnalazione per persona o oggetto e per Stato Schengen.
Cpv. 1
Secondo il capoverso 1, prima di inserire una segnalazione l’autorità segnalante deve verificare se la persona o l’oggetto in questione sia già stato segnalato. Per verificare se una persona sia già oggetto di una segnalazione, è effettuata anche una verifica con i dati dattiloscopici, se tali dati sono disponibili.
Cpv. 2
Per la procedura nel caso di una segnalazione già esistente, il capoverso 2 rimanda ai pertinenti articoli dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere. L’articolo 61 del regolamento SIS polizia (e l’art. 46 del regolamento SIS frontiere) disciplina la distinzione tra persone con caratteristiche simili. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che la procedura sia retta dall’articolo 23 del regolamento SIS polizia se risulta che si tratta della stessa persona.
Art. 11 Dati
Nel presente articolo sono attuate le modifiche dei dati da registrare nel N-SIS previste nell’articolo 20 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere nonché nell’articolo 4 del regolamento SIS rimpatrio. Per ragioni di chiarezza l’articolo vigente è suddiviso in più articoli. L’articolo 11 dell’avamprogetto contiene spiegazioni generali sui dati contenuti nel SIS, mente l’articolo 11a elenca dati specifici relativi a singole segnalazioni di persone e l’articolo 11b disciplina il trattamento dei dati dattiloscopici.
Cpv. 1
Per quanto riguarda i dati del N-SIS, il capoverso 1 rinvia all’allegato 3.
Cpv. 2
Viste le nuove prescrizioni, i dati da registrare obbligatoriamente sono modificati. Non devono più essere registrati in particolare il sesso, il nome e gli pseudonimi. Per tutte le segnalazioni devono essere obbligatoriamente registrati nel SIS i cognomi (lett. a), la data di nascita (lett. b), il motivo della segnalazione (lett. c) e la misura da adottare (lett. d). Senza questi dati la segnalazione non è possibile. Se disponibili, vanno inoltre registrati i dati dattiloscopici (lett. e) di cui all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (impronte digitali, palmari e del profilo della mano). Il termine «immagini del viso» sostituisce il termine attuale «fotografie della persona».