Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
figuranoDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices anche nell’allegato II della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS frontiere / rimpatrio.
Lett. d
La lettera d disciplina la segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno e menziona i dati che devono obbligatoriamente essere registrati nel N-SIS in applicazione dell’articolo 22 del regolamento SIS frontiere e che si aggiungono a quelli menzionati all’articolo 11 capoverso 2 (cfr. anche l’allegato II della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS frontiere).
Inoltre l’allegato 3 numero 2.1.2 della presente ordinanza menziona le informazioni supplementari che l’ufficio SIRENE deve registrare in caso di usurpazione di identità. Tali informazioni sono rette dall’articolo 62 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia.
Art. 11b Trattamento di profili del DNA, dati dattiloscopici, tracce dattiloscopiche,
fotografie e immagini del viso
Cpv. 1
Nel SIS possono essere registrati anche profili del DNA di persone scomparse, dati dattiloscopici, tracce dattiloscopiche, fotografie e immagini del viso. I profili del DNA sono menzionati separatamente poiché non sono compresi nel termine «dati segnaletici di natura biometrica» (cfr. art. 2 dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica). Secondo i regolamenti SIS polizia (art. 42 par. 5) e SIS frontiere (art. 32 par. 4), tutte le categorie di dati menzionati devono soddisfare determinati standard di qualità e specifiche tecniche. La Commissione europea fisserà tali standard e specifiche in una decisione di esecuzione (cfr. i suddetti paragrafi dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere). Anche se tale decisione non è ancora stata approvata, il rimando alle pertinenti disposizioni dei regolamenti dell’UE è sufficiente poiché comprende anche la futura decisione di esecuzione.
Anche la decisione 2007/533/GAI (cfr. art. 77 n. 6 del regolamento SIS polizia) e il regolamento (UE) 1987/2006 (cfr. art. 63 n. 7 del regolamento SIS frontiere), che sono entrambe adeguate, menzionano le norme di qualità che devono essere soddisfatte. In Svizzera queste due decisioni costituiscono la base legale per il sistema SIS-AFIS che permette la trasmissione di dati segnaletici al SIS.
Cpv. 2
In attuazione dell’articolo 43 paragrafi 2 e 3 del regolamento SIS polizia (e dell’art. 33 par. 2 e 3 del regolamento SIS frontiere) il capoverso 2 disciplina i casi in cui è ammessa la consultazione per mezzo di dati dattiloscopici. Tale è il caso se la consultazione è effettuata per identificare una persona e i dati a disposizione per l’identificazione non sono sufficienti (lett. a) o se i dati dattiloscopici sono rinvenuti sul luogo di un reato terroristico o di un altro reato grave, sono molto probabilmente attribuibili all’autore del reato e la consultazione avviene anche nel sistema nazionale automatico d’identificazione delle impronte digitali AFIS (lett. b).
Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva
La categoria di segnalazione ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è completata dal controllo d’indagine (cfr. commento all’art. 33). Inoltre, oltre alle persone