Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Il nuovo capoverso 3 disciplina i dati che possono essere utilizzati per la ricerca nel SIS. SiDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

tratta in fondo di disciplinare in base a quali informazioni può essere consultato il SIS. Le possibilità di consultazione sono molteplici: è possibile la ricerca in base a segnalazioni (concretamente il numero ID Schengen, contenuto in ogni segnalazione), persone, oggetti, fotografie, immagini del viso, dati dattiloscopici o profili del DNA e tracce dattiloscopiche. Il vigente articolo 11 capoverso 3 è trasferito nell’articolo 11a lettera c dell’avamprogetto.

Cpv. 4

Se lo Stato segnalante viene a conoscenza di dati complementari o se constata successivamente che determinati dati sono errati, la segnalazione va completata senza indugio con i dati corretti. Può trattarsi di dati di cui si viene a conoscenza in Svizzera o anche di informazioni supplementari comunicati dall’estero all’Ufficio SIRENE. L’integrazione dei dati è prevista dai regolamenti SIS polizia (cfr. art. 59 par. 2) e SIS frontiere (art. 44 par. 2). Il pertinente obbligo è precisato nel capoverso 4. Soltanto lo Stato segnalante può completare i dati. Se un altro Stato viene a conoscenza di dati complementari o modificati, li deve comunicare allo Stato segnalante (cfr. art. 59 par. 4 del regolamento SIS polizia e art. 44 par. 2 del regolamento SIS frontiere).

Art. 11a Dati supplementari concernenti determinate segnalazioni di persone

L’articolo disciplina i dati supplementari che devono essere registrati per le segnalazioni di persone oltre a quelli di cui all’articolo 11. Tali dati sono stabiliti per le singole categorie di segnalazioni, sia di persone che di oggetti, nelle Decisioni di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia e SIS frontiere, disponibili per ora soltanto in inglese. L’allegato II delle suddette decisioni di esecuzione definisce i dati da registrare.

Lett. a

Nel caso di segnalazioni ai fini dell’estradizione o segnalazioni di persone ignote va registrato il tipo di reato (cfr. allegato II n. 1 lett. a (v) e n. 1 lett. d (iii) della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia).

Lett. b

Nel caso di una segnalazione di una persona scomparsa o bisognosa di protezione vanno registrati l’autorità segnalante (n. 1, cfr. allegato II n. 1 lett. c [iv] della Decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia), la pertinente decisione (n. 2, cfr. allegato II n. 1 lett. c [v] della decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia) e la categorizzazione del tipo di caso, ossia se si tratta ad esempio di un minore che rischia di essere rapito da un genitore e che quindi deve essere impossibilitato a viaggiare oppure di un’altra delle categorie di segnalazione menzionate nell’articolo 32 paragrafo 1 lettere a-e del regolamento SIS polizia (cfr. anche allegato II n. 1 lett. c [vii] della decisione di esecuzione prescrizioni tecniche SIS polizia).

Lett. c

La lettera c riguarda la segnalazione ai fini del ritorno. Si tratta delle decisioni seguenti: le decisioni di rinvio dei Cantoni, le decisioni di rinvio pronunciate dalla SEM nel settore degli stranieri o dell’asilo, le decisioni di espulsione pronunciate da fedpol e le decisioni di espulsione giudiziaria pronunciate da un giudice. Sono menzionati i dati che devono essere obbligatoriamente forniti, oltre a quelli menzionati all’articolo 11 capoverso 2 e conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 del regolamento SIS rimpatrio. Queste informazioni