Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
persona. Inoltre, la segnalazione di un oggetto può essere connessa anche con un’altraDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
segnalazione di un oggetto e gli oggetti segnalati per trovare una persona o un oggetto possono essere di natura diversa.
I presupposti per queste segnalazioni di oggetti nel caso di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato sono più severe che per le altre categorie di segnalazioni. L’articolo 36 paragrafo 5 del regolamento SIS polizia stabilisce infatti che gli oggetti o i mezzi di pagamento diversi dai contanti devono essere collegati a «reati gravi» o alla prevenzione di «una minaccia grave proveniente dalla persona interessata o altre minacce gravi per la sicurezza interna o esterna». Per non citare alla lettera questi presupposti nella presente ordinanza, si rinvia al suddetto articolo 36 paragrafo 5 del regolamento SIS polizia. Per questi motivi, nel caso di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato, la procedura per trovare una persona o un oggetto attraverso la segnalazione di un altro oggetto è disciplinata in un articolo a sé stante.
Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva, lett. e, i e j nonché cpv. 1bis, 2 e 3
Cpv. 1 frase introduttiva
L’articolo 8 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere illustrano dettagliatamente le modalità dello scambio d’informazioni. Per questo motivo la frase introduttiva rimanda a tali articoli.
Inoltre si precisa che lo scambio d’informazioni deve avvenire quanto prima ma al più tardi entro 12 ore (cfr. art. 8 par. 3 dei regolamenti SIS polizia e SIS frontiere).
Lett. e
Nella versione tedesca della lettera e i termini «Kompatibilität» e «Priorität» vengono sostituiti da «Vereinbarkeit» (cfr. il commento all’art. 9b dell’ordinanza N-SIS) e «Rangfolge» usati nel regolamento SIS polizia.
Lett. i
Poiché le procedure di consultazione sono possibili anche per la segnalazione ai fini del rimpatrio, la lettera i è riformulata.
Lett. j
La nuova lettera j disciplina lo scambio di informazioni supplementari se in Svizzera si viene a conoscenza di informazioni riguardanti una segnalazione già esistente di un altro Stato Schengen (cfr. art. 59 cpv. 4 del regolamento SIS polizia).
Cpv. 1bis
Il presente capoverso elenca i casi in cui gli uffici SIRENE devono agire immediatamente (cfr. art. 8 par. 3 del regolamento SIS polizia). È il caso delle segnalazioni per reati di terrorismo (lett. a), per l’arresto ai fini dell’estradizione (lett. b) o di persone bisognose di protezione (cfr. lett. c).
Cpv. 2
Fatte salve le eccezioni menzionate qui di seguito, lo scambio di informazioni avviene esclusivamente in casi concreti. Nel caso di nuove segnalazioni di persone per l’arresto ai