Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

finiDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices dell’estradizione (cfr. art. 26 par. 4 lett. c del regolamento SIS polizia, disciplinate dall’art. 26 dell’ordinanza vigente) e di segnalazioni ai fini di una sorveglianza discreta, di un controllo d’indagine o di un controllo mirato sono informati tutti gli Stati Schengen se sussistono indizi che è pregiudicata la sicurezza interna o esterna (art. 36 par. 4 del regolamento SIS polizia, disciplinate all’articolo 33 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza).

Cpv. 3

Inoltre, l’ufficio SIRENE deve informare anche Europol in merito a riscontri positivi inerenti a segnalazioni connesse a reati di terrorismo. Per il momento dell’informazione a Europol, l’articolo 48 paragrafo 9 del regolamento SIS polizia rinvia al manuale SIRENE. Si deve tuttavia rinunciare alla trasmissione di informazioni che potrebbero compromettere le indagini in corso o la sicurezza di una persona o che sarebbero in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato segnalante.

Art. 15a Ruolo della SEM

Il presente articolo descrive il ruolo della SEM.

Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che la SEM funge da servizio di contatto dell’ufficio SIRENE per le questioni inerenti alla procedura di consultazione secondo gli articoli 8 e 9 del regolamento SIS rimpatrio per quanto riguarda le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Cpv. 2

Secondo il capoverso 2 la SEM può chiedere informazioni supplementari alle autorità segnalanti. Può pertanto chiedere informazioni ai Cantoni che procedono a una segnalazione ai fini del rimpatrio. Ciò vale anche in caso di pronuncia dell’espulsione giudiziaria.

Cpv. 3

Le misure menzionate della SEM devono essere adottate entro i termini previsti affinché l’ufficio SIRENE riceva tempestivamente le informazioni.

Cpv. 4

Il capoverso 4 disciplina la competenza della SEM di modificare o completare tutte le segnalazioni ai fini del rimpatrio o della non ammissione e del divieto di soggiorno, in particolare cambiamenti di nome, rilevamento di dati biometrici o di pseudonimi. Grazie a questa competenza, la SEM potrà procedere a molte precisazioni, il che ridurrà i compiti delle autorità migratorie cantonali, compresi quelli delle autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria.

Art. 18 cpv. 5

Secondo il diritto vigente, l’ufficio SIRENE deve informare senza indugio la competente autorità d’esecuzione quando viene fermata una persona segnalata ai fini dell’espulsione giudiziaria. Il capoverso è abrogato poiché nel caso di un riscontro positivo relativo a un’espulsione giudiziaria in Svizzera l’autorità riscontrante deve informarne direttamente