Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

l’autorità competente del Cantone autore della segnalazione; non è pertanto necessarioDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

l’intervento dell’ufficio SIRENE.

Art. 19 cpv. 3

In caso di riscontro positivo nel SIS all’estero inerente a una persona segnalata dalla Svizzera, l’ufficio SIRENE contatta di norma l’autorità segnalante. Secondo il diritto vigente, si può rinunciare a prendere contatto se la misura prevista nel SIS è stata attuata. Il presente avamprogetto propone di rinunciare a questa regola poiché la prassi dell’ufficio SIRENE ha evidenziato che un contatto con l’autorità segnalante ha sempre luogo, se non altro a fini d’informazione. Di conseguenza il capoverso 3 dell’articolo 19 è abrogato.

Capitolo 6: Categorie di segnalazione

Sezione 1:

Segnalazione di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio

L’avamprogetto prevede una nuova sezione per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio. Propone di disciplinare le procedure relative a tali segnalazioni in modo simile a quanto previsto per le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno.

È pertanto necessario disciplinare i punti elencati qui appresso.

Art. 19a Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio soltanto in presenza della pertinente decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell’espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha pronunciato la misura. La decisione va applicata a tutto lo spazio Schengen.

Art. 19b Procedura di segnalazione

Cpv. 1

La SEM, le autorità cantonali della migrazione e le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria registrano nel SIMIC le decisioni di rimpatrio e, se necessario, le segnalano nel SIS. Per essere segnalato, un caso deve essere sufficientemente adeguato, pertinente e importante da giustificare la registrazione nel SIS. Le autorità incaricate dell’esecuzione dell’espulsione giudiziaria assicurano la segnalazione dell’interessato nel SIMIC e non più nel RIPOL. Fedpol registra le sue decisioni di rimpatrio nel RIPOL.

Cpv. 2

Va inoltre garantito che possano essere oggetto di una segnalazione anche i cittadini di Stati terzi titolari di permessi di soggiorno o visti per soggiorno di lunga durata validi. In tal caso lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto deve essere consultato prima della registrazione della segnalazione nel SIS o dopo se la consultazione è stata dimenticata per inavvertenza. Si applicano le procedure di consultazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento SIS rimpatrio.

Cpv. 3