Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Documents adaptés après la 2ème consultation des offices
Cpv 2
In caso di riscontro positivo all’interno del territorio nazionale spetta alle autorità cui compete l’esecuzione della LStrI o dell’espulsione giudiziaria disporre nel caso concreto le misure secondo le basi legali applicabili, sempreché l’interessato non benefici della libera circolazione delle persone o non sia titolare di un visto per soggiorno di lunga durata. Le misure contemplate sono in particolare il chiarimento del modo di procedere in vista di un rimpatrio, ma anche la verifica della validità della decisione di rimpatrio per l’intero spazio Schengen e della sua eseguibilità. Possono essere prese in considerazione anche altre misure in applicazione della LStrI quali la carcerazione amministrativa.
Cpv. 3
Se sono segnalati cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto D Schengen, l’ufficio SIRENE consulta lo Stato membro autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi che hanno condotto alla segnalazione. Lo scopo della consultazione dello Stato Schengen segnalante è stabilire se la segnalazione debba essere mantenuta o cancellata. Questa procedura di consultazione è prevista dall’articolo 12 del regolamento SIS rimpatrio. Inoltre, se un cittadino di uno Stato terzo è membro della famiglia di un cittadino europeo e può far valere il diritto alla libera circolazione in applicazione dell’Accordo del 21 giugno 199910 sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio11, deve essere consultato, come finora, anche lo Stato membro interessato.
Cpv. 4
Quando uno Stato Schengen prevede di rilasciare o prolungare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione ai fini del rimpatrio registrata da un altro Stato Schengen e accompagnata da una decisione di non ammissione, gli Stati interessati si consultano mediante lo scambio di informazioni supplementari. Questa procedura di consultazione è prevista dall’articolo 10 del regolamento SIS rimpatrio.
Cpv. 5
La procedura di consultazione deve permettere di decidere se la segnalazione deve essere mantenuta o cancellata.
Art. 19d Compiti delle autorità competenti per la segnalazione
Cpv. 1
Le autorità competenti per la segnalazione ai fini del rimpatrio verificano se le condizioni per una segnalazione nel SIS sono adempite. Si tratta delle autorità menzionate all’articolo 19b capoverso 1.