Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Nel caso in cui la procedura di consultazione ha luogo prima della segnalazione nel N-SISDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

(art. 10), la SEM può contattare direttamente lo Stato Schengen interessato. Le autorità cantonali devono quindi sottoporre le domande di consultazione alla SEM. La SEM dispone di diversi punti di contatto a livello europeo. A seconda del canale di comunicazione scelto dagli altri Stati Schengen, si tratta dell’ufficio SIRENE o di un punto di contatto nel settore della migrazione.

Cpv. 4

Si tratta qui dell’espulsione pronunciata da fedpol (art. 68 cpv. 1 LStrI). Anch’essa è una decisione di rimpatrio ed è iscritta nel RIPOL.

Cpv. 5

Come finora, le autorità competenti, compreso fedpol, devono garantire che l’ufficio SIRENE riceva, ai fini dello scambio di informazioni supplementari, senza indugio e al più tardi entro 12 ore dalla richiesta le informazioni necessarie per le sue decisioni. L’ufficio SIRENE di fedpol ha accesso ai documenti registrati nell’applicazione eMAP del SIMIC. Le autorità competenti vi registreranno le informazioni relative al rimpatrio (termine di partenza, Paese di destinazione) e la fotocopia a colori del documento d’identità dell’interessato. L’Ufficio SIRENE contatta la SEM soltanto se le informazioni disponibili non sono sufficienti per rispondere alle domande degli altri Stati Schengen (cfr. art. 15a).

Cpv. 6

Il nuovo capoverso 6 riprende il secondo periodo dell’articolo 21 capoverso 1 vigente che permette alla SEM e a fedpol di fornire in maniera automatizzata al N-SIS i dati segnaletici di natura biometrica contenuti in AFIS. Questa trasmissione automatica permette di semplificare le procedure e rispettare le disposizioni dei regolamenti secondo cui, se disponibili, i dati biometrici vanno aggiunti alle segnalazioni. La trasmissione automatica ha luogo soltanto dalla banca dati AFIS. Se necessario, i dati disponibili nel SIMIC possono essere comunicati manualmente dall’ufficio SIRENE al N-SIS.

Nell’ambito del progetto di attuazione, i Cantoni registreranno nel SIMIC il numero connesso ai dati biometrici di AFIS (PCN). Quando il Cantone annuncia la segnalazione al N-SIS mediante SIMIC, i dati biometrici perverranno al N-SIS grazie a una funzione del SIMIC. La SEM resta tuttavia la sola responsabile della trasmissione dei dati biometrici e deve garantire il rispetto della sicurezza e delle disposizioni sulla protezione dei dati, in particolare l’informazione dell’interessato in merito all’utilizzazione dei suoi dati.

Art. 19c Misure

Cpv. 1

In caso di riscontro positivo alla frontiera al momento dell’uscita dal Paese la segnalazione ai fini del rimpatrio va cancellata. Le segnalazioni registrate dalle autorità svizzere sono cancellate dalle autorità di controllo alla frontiera. In caso di segnalazione da parte di un altro Stato Schengen, l’autorità di controllo alla frontiera ne informa l’ufficio SIRENE (art. 68d LStrI). In caso di entrata in Svizzera non dovrebbe risultare un riscontro positivo. In tal caso è infatti opportuno verificare quando ha avuto luogo l’uscita dalla Svizzera, cancellare la segnalazione ai fini del rimpatrio e verificare se è necessario attivare una segnalazione ai fini della non ammissione (cfr. art. 20 segg.). Questa procedura corrisponde agli articoli 6 e 8 del regolamento SIS rimpatrio, che sono direttamente applicabili.