Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

Cpv. 2Documents adaptés après la 2ème consultation des offices

Come finora, la segnalazione nel SIS può essere effettuata soltanto se sono adempite le pertinenti condizioni della legislazione UE. I cittadini di Stati terzi possono ad esempio essere segnalati soltanto se non beneficiano della libera circolazione. Se nel corso del tempo ci dovessero essere cambiamenti relativi a una determinata persona che incidono sulla segnalazione nel SIS, nel caso in cui all’estero risulta un riscontro positivo nel SIS in merito a tale persona è necessario decidere rapidamente in merito alle informazioni supplementari da trasmettere a uno Stato richiedente. Le pertinenti decisioni o sentenze devono essere trasmesse all’ufficio SIRENE per il tramite di SIMIC o di un altro mezzo di comunicazione. Questa regola si applica già oggi per le segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. In futuro sarà applicabile anche in caso di segnalazioni ai fini del rimpatrio in seguito alle seguenti decisioni valide per tutto lo spazio Schengen: decisioni di allontanamento dei Cantoni, decisioni di allontanamento della SEM nel settore degli stranieri e dell’asilo, espulsioni giudiziarie in virtù degli articoli 66a o 66abisdel Codice penale (CP, RS 311.0) oppure 49a o 49abisdel Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM, RS 321.0)

Cpv. 3 e 4

Le autorità competenti effettuano nel sistema le modifiche loro comunicate delle segnalazioni nonché delle decisioni e delle sentenze su cui si basano le segnalazioni e garantiscono la propria raggiungibilità, come previsto già attualmente nell’ambito delle segnalazioni ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno.

Titolo

Sezione 1a: Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno

Poiché è stata inserita una nuova sezione 1, la numerazione della presente sezione è modificata.

Art. 21

Cpv. 1

La SEM continuerà a registrare nel SIMIC le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno. È previsto che i dati segnaletici di natura biometrica possano essere trasmessi nel N-SIS per completare le segnalazioni. Si tratta di una possibilità che sarà in futuro prevista da una legge. L’obbligo di informare l’interessato è retto dall’articolo 14 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1).

Le autorità cui compete l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria procedono alle iscrizioni necessarie nel SIMIC e non più nel RIPOL. Ciononostante i dati saranno accessibili tramite RIPOL.

Cpv. 2

Se il cittadino di uno Stato terzo è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata validi rilasciati da un altro Stato, quest’ultimo deve essere consultato prima della segnalazione ai fini della non ammissione oppure dopo se il fatto è