Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
stato constatato successivamente. L’ufficio SIRENE procede alle consultazioni necessarieDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento SIS frontiere. Lo scopo è determinare se la segnalazione deve essere registrata o, se lo è già, mantenuta. La consultazione è altresì necessaria se il cittadino di uno Stato terzo fa valere il diritto alla libera circolazione nello spazio europeo in particolare in ragione dei suoi legami familiari con un cittadino europeo.
Cpv. 3
Se la segnalazione non è ancora avvenuta, la SEM può consultare direttamente l’autorità competente dello Stato Schengen. (cfr. art. 19b, cpv. 3).
Cpv. 4 e 5
In questi due capoversi il Servizio giuridico di fedpol è sostituito dalla designazione più generale «fedpol». Inoltre, il capoverso 4 precisa che va allegata anche la documentazione motivante la segnalazione, ad esempio le sentenze. Solo in questo modo l’ufficio SIRENE può adempire i suoi compiti entro i termini previsti. Il capoverso 4 è inoltre adeguato poiché precisa che i divieti d’entrata decisi da fedpol sono registrati nel RIPOL.
Cpv. 6
La possibilità di fedpol o della SEM di fornire in maniera automatizzata dati segnaletici di natura biometrica è menzionata anche in questo capoverso (cfr. art. 19b, cpv. 6).
Art. 22 cpv. 3-5
L’articolo 22 capoverso 3 è completato e contempla ora anche i titolari di un visto per soggiorno di lunga durata e non solo i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno nello spazio Schengen. In tal caso occorre procedere alle consultazioni conformemente all’articolo 30 del regolamento SIS frontiere.
Un nuovo capoverso 4 prevede la consultazione secondo l’articolo 27 del regolamento SIS frontiere quando l’autorità intende rilasciare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata a un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione.
Secondo il capoverso 5 la procedura di consultazione deve permettere di decidere se cancellare o mantenere la segnalazione.
Sezione 2: Segnalazioni di persone per l’arresto ai fini dell’estradizione
Art. 24 cpv. 5
Come illustrato nel commento all’articolo 14°, determinate categorie di segnalazioni possono essere integrate con la segnalazione di oggetti al fine di localizzare la persona segnalata. Tale integrazione è possibile nel caso di segnalazioni per l’arresto ai fini dell’estradizione. Di conseguenza, il capoverso 5 menziona questa possibilità rinviando all’articolo 14a capoverso 2 lettera a (cfr. art. 26 par. 5 del regolamento SIS polizia).
Art. 25a Occultamento di segnalazioni