Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005

L’avamprogetto prevede la nuova possibilità di occultare per breve tempo una segnalazioneDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices

per l’arresto ai fini dell’estradizione. Tale possibilità è prevista dall’articolo 26 paragrafo 4 del regolamento SIS polizia in caso di operazione di polizia in corso, a prescindere dallo Stato in cui si svolge l’operazione. In questo caso la segnalazione non è più consultabile per gli agenti impegnati nell’operazione, bensì soltanto per gli uffici SIRENE. Le segnalazioni possono essere occultate per un massimo di 48 ore.

La segnalazione può essere occultata unicamente se non sono a disposizione altre misure (sussidiarietà, cfr. lett. a), previa autorizzazione dell’autorità di giustizia competente, ossia, per la Svizzera, l’Ufficio federale di giustizia (UFG) (cfr. lett. b), e se tutti gli Stati coinvolti nell’operazione sono stati informati tramite gli uffici SIRENE che la segnalazione è stata occultata (cfr. lett. c).

Cpv. 2

È inoltre possibile prolungare l’occultamento della segnalazione per periodi di 48 ore.

Art. 26 cpv. 1bis

L’articolo è completato con l’obbligo di informare, tramite lo scambio di informazioni supplementari, tutti gli Stati membri coinvolti nelle misure operative quando una segnalazione ai fini dell’estradizione è occultata (cfr. art. 26 par. 4 lett. c del regolamento SIS polizia).

Sezione 3: Segnalazione di persone scomparse e di persone bisognose di protezione

Art. 28

L’avamprogetto prevede che in futuro possano essere segnalate preventivamente anche le persone bisognose di protezione (attuazione dell’art. 32 del regolamento SIS polizia). Il titolo del capitolo e quello dell’articolo sono stati pertanto completati con «persone bisognose di protezione» ed esse sono integrate nell’articolo con la nuova lettera c. Per motivi redazionali, nella versione italiana deve essere adeguato l’intero articolo, mentre nelle versioni francese e tedesca soltanto la rubrica e la lettera c.

Le persone bisognose di protezione sono i bambini, i giovani e gli adulti cui, ai fini della loro protezione o per prevenire pericoli, deve essere impedito di recarsi all’estero. Si pensi a minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, un familiare o un tutore (art. 32 par. 1 lett. c del regolamento SIS polizia) o a minori cui deve essere impedito di viaggiare a causa di un rischio concreto ed evidente che saranno fatti uscire dal territorio di uno Stato o lo lasceranno per diventare vittime della tratta di esseri umani, di matrimonio forzato, di mutilazione genitale femminile o di altre forme di violenza di genere oppure per essere reclutati o arruolati in gruppi armati o costretti a partecipare attivamente ad ostilità (art. 32 par. 1 lett. d del regolamento SIS polizia).

Anche gli adulti capaci di discernimento potranno in futuro chiedere alle autorità cantonali di polizia di essere segnalati ai fini della propria protezione. Una vittima potenziale di matrimonio forzato può ad esempio provvedere a titolo preventivo affinché le autorità di controllo alla frontiera le forniscano aiuto nel caso in cui sia costretta a uscire dal Paese. Se la vittima è identificata al momento dell’uscita, l’autorità di controllo alla frontiera chiarisce se per proteggerla essa debba essere portata in un luogo sicuro. In tal caso non è necessaria una decisione dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA). La segnalazione è effettuata dalle autorità cantonali di polizia previo consenso della vittima. In casi particolari,