Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 32Fedlex · Rapporto esplicativo
N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
Secondo il capoverso 2, in caso di connessione con una segnalazione, l’ufficio SIRENE puòDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
trasmettere allo Stato autore della segnalazione le informazioni elencate al capoverso 1.
Cpv. 3
Per le competenze nell’ambito della sorveglianza discreta, del controllo d’indagine e del controllo mirato, il capoverso 3 rimanda all’articolo 37 paragrafi 3-5 del regolamento SIS polizia. Questi paragrafi disciplinano la materia in modo esaustivo (par. 3 in riferimento alla sorveglianza discreta, par. 4 in riferimento al controllo d’indagine e il par. 5 in riferimento al controllo mirato).
Cpv. 4
L’attuale capoverso 2 è spostato al capoverso 4 e menziona anche il controllo d’indagine. La graduazione descritta nel capoverso 3 vigente è ora illustrata nei capoversi 5 e 6.
Cpv. 5
Il capoverso 5 precisa che un’autorità che non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, deve trasmettere le informazioni nell’ambito di un controllo d’indagine, a condizione che possa procedere a quest’ultimo.
Cpv. 6
Un’autorità che non dispone della facoltà di procedere a controlli d’indagine, deve trasmettere le informazioni nell’ambito di una sorveglianza discreta, a condizione che possa procedere a quest’ultima.
Sezione 5a: Segnalazione di persone sospette la cui identità è sconosciuta
La nuova sezione 5a disciplina la segnalazione di persone sospette la cui identità è sconosciuta.
Art. 34a Condizioni
Le persone sospette la cui identità è sconosciuta possono ora essere cercate per mezzo del SIS (cfr. art. 40 del regolamento SIS polizia). A tale scopo possono essere segnalati dati dattiloscopici o tracce dattiloscopiche, al fine di trovare e identificare la persona sconosciuta. Devono essere tuttavia soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a-c: i dati dattiloscopici devono essere stati trovati sul luogo di un reato di terrorismo o di un altro reato grave (lett. a), è molto probabile che appartengono a un autore del reato e non hanno permesso l’identificazione in altri sistemi d’informazione nazionali o internazionali (lett. c).
In tal modo, in occasione di un controllo, la polizia o le autorità di controllo alla frontiera possono verificare mediante le impronte digitali, l’impronta palmare o del profilo della mano se la persona controllata è coinvolta in un reato non ancora chiarito.
Art. 34b Misure
In caso di riscontro positivo, l’ufficio SIRENE deve far verificare l’identità della persona dal servizio cui compete il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (cfr. art. 41 del regolamento SIS polizia). In caso di riscontro positivo, spetta allo Stato Schengen autore della segnalazione verificare l’identità della persona e i dati dattiloscopici o le tracce