Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
immagini del viso (lett. e). Oltre alle impronte digitali, possono essere registrate anche leDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
impronte palmari (lett. f) e infine, in futuro potranno essere registrati e trattati anche ulteriori informazioni sui documenti d’identificazione (lett. h), l’indirizzo (lett. i) e i cognomi dei genitori (lett. j).
Art. 43 Durata, cancellazione e proroga delle segnalazioni di persone
L’articolo è sottoposto a revisione totale.
Cpv. 1
La durata delle segnalazioni di persone fino alla loro cancellazione automatica è adeguata conformemente alle nuove norme dei tre regolamenti UE (attuazione degli articoli 53 paragrafi 1-7 e 55 paragrafi 1-4 e 6 del regolamento SIS polizia, articoli 39 e 40 del regolamento SIS frontiere e articolo 14 del regolamento SIS rimpatrio). L’articolo rinvia agli articoli dei suddetti regolamenti poiché essi descrivono ampiamente la procedura.
Cpv. 2
Le segnalazioni ai fini del rimpatrio devono essere cancellate al momento della partenza dell’interessato. Se la Svizzera riceve conferma della partenza da un altro Stato Schengen, le autorità che hanno proceduto alla registrazione devono provvedere alla cancellazione. Se agevola il lavoro dei Cantoni, la SEM può sbrigare questo compito e informarli della cancellazione, anche se la base legale formale prevede che il compito spetta all’autorità che ha provveduto alla segnalazione (art. 68d cpv. 1 lett. a LStrI). La SEM può inoltre procedere alla cancellazione se riceve ad esempio l’informazione che l’interessato è stato naturalizzato in un altro Stato Schengen. D’altronde, la SEM può procedere alla cancellazione previa consultazione e con il consenso dell’autorità interessata.
In caso di partenza dalla Svizzera di una persona oggetto di una segnalazione da parte delle autorità svizzere, la cancellazione e l’eventuale attivazione della segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno è effettuata nel SIMIC dalle autorità di controllo alla frontiera. La registrazione della data di partenza implica automaticamente la cancellazione e un’eventuale nuova segnalazione nel N-SIS.
Cpv. 3
A seconda della categoria, la durata della segnalazione di una persona varia da uno a cinque anni (cpv. 3). I termini di cancellazione sono elencati secondo le singole categorie di segnalazioni (lett. a-g). Le segnalazioni ai fini dell’estradizione (lett. b) e di persone scomparse (lett. c) sono cancellate dopo cinque anni, quelle in vista della partecipazione a un procedimento penale (lett. e) e di persone sospette sconosciute (lett. g) dopo tre anni e quelle di persone bisognose di protezione (lett. d) e ai fini di una sorveglianza discreta, un controllo d’indagine o un controllo mirato (lett. f) dopo un anno.
Le disposizioni vigenti sulla cancellazione automatica delle segnalazioni ai fini della non ammissione restano invariate. La cancellazione è effettuata automaticamente dopo tre anni. Il termine per le segnalazioni ai fini del ritorno è identico (lett. a).
Cpv. 4 e 5
L’informazione dell’ufficio SIRENE è ora disciplinato nel capoverso 4. Il capoverso 5 stabilisce che il controllo della necessità di un’eventuale proroga è effettuato d’intesa con