Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/2: Adeguamenti di ordinanze in seguito al recepimento dei regolamenti SIS (UE) 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862 (sviluppo dell'acquis di Schengen) e all'adeguamento della LSISA al fine di allestire una statistica completa dei rimpatri · 52 pagine
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N. di riferimento: COO.2180.101.7.365058 / 071.201-06/2015/00005
dattiloscopiche (cpv. 1). Se la concordanza è confermata, l’ufficio SIRENE gli trasmette leDocuments adaptés après la 2ème consultation des offices
indicazioni sull’identità della persona o l’informazione che non vi sono indicazioni in tal senso (cpv. 2). Infine, se una persona è stata identificata, lo Stato autore ne cancella la segnalazione (cpv. 3).
Sezione 6: Segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale
Art. 35 Condizioni
Il presente articolo è stato riveduto e adeguato alle nuove categorie di ricerca di oggetti. Con la revisione della LSIP, negli articoli 15 e 16 LSIP sono stati cancellati i termini «smarriti» e «rubati». Questa modifica è ripresa nel presente articolo.
L’articolo è ora suddiviso in due capoversi.
Cpv. 1
La lettera a è completata con i motori di natanti e di aeromobili. La lettera b non menziona più i motori fuoribordo. Le lettere d, e ed f rinunciano alle espressioni «rubati», «altrimenti sottratti», «smarriti» e «invalidati». Il contenuto della vigente lettera h è cancellato e sostituito dall’espressione «oggetti della tecnologia dell’informazione». Le lettere i e j sono nuove e la lettera g menziona le banconote autentiche o falsificate.
Cpv. 2
Il capoverso 2 riprende il contenuto dell’allegato II della Decisione di esecuzione relativa alle prescrizioni tecniche per la registrazione, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel SIS. Prevede che gli oggetti della tecnologia dell’informazione (lett. h) e le parti identificabili dei veicoli a motore e delle apparecchiature industriali (lett. i) possono essere oggetto di una segnalazione soltanto se necessario per la lotta alla grave criminalità transfrontaliera o al terrorismo.
Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza
Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati
Art. 39 cpv. 1
Poiché è responsabile della qualità dei dati registrati nel N-SIS, l’ufficio SIRENE è menzionato nella presente disposizione (cfr. il commento all’art. 9 lett. p).
Art. 41 cpv. 2
Poiché la procedura in merito alla compatibilità delle segnalazioni è ora disciplinata nell’articolo 9b, il capoverso 2 rinvia a quest’ultimo.
Art. 42 cpv. 3 lett. b, c, e, f e h-j
Conformemente all’articolo 62 paragrafo 3 del regolamento SIS polizia (e all’art. 47 del regolamento SIS frontiere), il presente articolo è completato con nuove categorie di dati sulla persona la cui identità è stata usurpata. I segni fisici inalterabili devono essere «oggettivi» (lett. b). È aggiunto il Paese di nascita (lett. c) e la possibilità di registrare fotografie e