Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine

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La responsabilità del sistema di informazioni compete all’UFSP, il quale deve provvedere al suo corretto funzionamento e, se necessario, può incaricare terzi per fornire i servizi corrispondenti. Inoltre, l’UFSP è responsabile dell’adempimento dei requisiti della Confederazione in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica. I dettagli saranno precisati nel regolamento per il trattamento.

Art. 65c Diritti di accesso dei medici che trattano persone con medicamenti a base di

canapa

I medici autorizzati all’accesso possono leggere, integrare, modificare ed eliminare i dati che essi stessi hanno registrato. Questa norma da un lato assicura la protezione dei dati, dall’altro consente di controllare i dati già inseriti e di correggere eventuali errori. Per assicurare la protezione dei dati dei pazienti inseriti dai medici è necessaria una limitazione del diritto di accesso generale, in modo da consentire l’accesso ai dati solo al medico che li ha registrati. Per l’attuazione tecnica di tale limitazione occorre un’autenticazione. Il sito web del sistema di informazioni funge da landing page per eseguire il rilevamento obbligatorio dei dati. L’accesso avviene dall’esterno della rete federale tramite Identity and Access Management (IAM). L’UFSP attribuisce i diritti di accesso individuali e disciplina l’autenticazione corrispondente nel regolamento per il trattamento.

Art. 65d Sicurezza dei dati

Le misure tecniche e organizzative per la sicurezza dei dati, quali per esempio la verbalizzazione del trattamento dei dati personali, sono rette dalle future disposizioni contenute nell’ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati8 (OLPD).

In un regolamento per il trattamento, l’UFSP stabilisce segnatamente le misure volte ad assicurare la protezione e la sicurezza dei dati. A tal fine, anche gli accessi al sistema di informazioni saranno costantemente verbalizzati. Per poter risalire a posteriori a ogni accesso al sistema di informazioni e riuscire a identificare gli accessi illeciti al sistema e ai dati, gli accessi verbalizzati vengono conservati per cinque anni (cfr. art. 5 cpv. 2 OLPD). Sono verbalizzati sia gli accessi di scrittura che quelli di lettura al sistema.

Art. 65e Conservazione dei dati

Il capoverso 1 disciplina la durata della conservazione dei dati all’interno del sistema di informazioni, che è di dieci anni. Ciò significa che, fino a tre anni dopo la conclusione della rilevazione dei dati della durata di sette anni, l’UFSP può ancora analizzarli per scopi statistici e metterli a disposizione di istituti di ricerca in forma anonimizzata per scopi di ricerca. Allo scadere di questo periodo, secondo il capoverso 2, i dati sono offerti all’Archivio federale per es-

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sere archiviati (cfr. art. 6 della legge del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (LAr)).

Art. 65f Analisi statistiche

Ai sensi dell’articolo 22 della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati (LPD) (art. 39 nLPD), l’UFSP può trattare o far trattare a scopi statistici i dati rilevati secondo l’articolo 65a capoverso 2. Segnatamente, l’UFSP può analizzare ed elaborare i dati rilevati in virtù dell’obbligo di notifica nonché creare statistiche o metterli a disposizione per studi sui trattamenti con medicamenti a base di canapa. Dall’analisi sono esclusi il nome e il cognome del medico curante, in quanto non apportano alcuna conoscenza aggiuntiva utile ai fini dell’osservazione del decorso o dell’andamento delle prescrizioni. Le analisi statistiche, benché si riferiscano in particolare agli effetti documentati in relazione al trattamento (miglioramento dei sintomi) nonché agli effetti collaterali dei medicamenti a base di canapa, contengono anche le seguenti statistiche:

 numero di medici curanti che prescrivono medicamenti a base di canapa;

8 RS 235.11

9 RS 152.1

10 RS 235.1