Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine

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 numero di pazienti trattati;

 indicazioni e sintomi trattati;

 preparati e dosaggi impiegati;

 durata del trattamento e numero di interruzioni della terapia;

 terapia concomitante (decorso).

Una volta terminata l’analisi statistica, i dati non devono consentire di risalire all’identità dei pazienti. I dati sono anonimizzati non appena lo scopo del loro trattamento è stato raggiunto.

Il capoverso 1 descrive la procedura di pubblicazione dei dati analizzati ed elaborati in considerazione dell’interesse pubblico. Le analisi e i quadri statistici anonimizzati sono pubblicati una volta all’anno. Tali analisi concernono in particolare gli effetti documentati in relazione al trattamento (miglioramento dei sintomi) nonché gli effetti collaterali dei medicamenti a base di canapa.

Capoverso 2: le autorità d’esecuzione cantonali e i medici curanti ottengono un accesso a un portale web in cui possono consultare specifiche analisi statistiche anonimizzate dei dati raccolti secondo l’articolo 65a capoverso 2. A tal fine potranno effettuare il login online in questa interfaccia utente utilizzando un nome utente e una password. Le analisi statistiche che i gruppi di utenti autorizzati possono visualizzare o creare sono calibrate in base al loro fabbisogno di informazioni. Le autorità d’esecuzione cantonali potranno visualizzare le statistiche utili all’adempimento del loro obbligo di controllo, quali per esempio gli sviluppi concernenti il trattamento con medicamenti a base di canapa sul proprio territorio (numero di medici che prescrivono tali medicamenti, numero di pazienti trattati, indicazioni e sintomi trattati; preparati impiegati ecc.). I medici curanti invece avranno la possibilità di consultare statistiche di eventuale interesse in relazione al trattamento pratico dei pazienti (dosaggi iniziali per determinate indicazioni, effetti osservati, comparsa di effetti collaterali ecc.). Va tuttavia considerato che molti medici hanno ancora poca o nessuna esperienza nell’impiego di questi medicamenti esonerati dall’obbligo di omologazione. Quando sarà registrato un numero statisticamente sufficiente di casi, il sistema di informazioni potenzialmente potrà fornire anche le basi per il trattamento clinico.

Nell’ottica di sostenere una ricerca approfondita sull’efficacia dei medicamenti a base di canapa, il capoverso 3 prevede che l’UFSP possa mettere a disposizione di istituti di ricerca qualificati, dietro loro richiesta, anche analisi o dati anonimizzati nel quadro del rilevamento secondo l’articolo 65a capoverso 2 per scopi di ricerca. Sarà assicurato che i dati messi a disposizione siano anonimizzati e che non sia possibile risalire ai singoli pazienti (cfr. anche l’art. 22 cpv. 1 LPD). Affinché i dati possano essere trasmessi a terzi per scopi di ricerca, al momento del rilevamento occorre ottenere il consenso informato dai pazienti, in quanto spetta a questi ultimi decidere se mettere a disposizione i propri dati per un’ulteriore ricerca. Lo stesso vale anche per la partecipazione a eventuali rilevamenti di dati aggiuntivi. Il consenso è volontario, quindi è richiesto al momento della registrazione dei dati.