Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine

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Art. 66 Compito generale

Capoverso 3: il compito dell’agenzia nazionale di controllo della canapa prescritto dalla CU 61 è ripartito in base alle nuove competenze per scopi medici e non medici tra l’UFSP e Swissmedic.

Per la canapa impiegata per scopi medici Swissmedic subentra ora all’UFSP nel quadro dei compiti dell'agenzia nazionale di controllo della canapa.

Art. 72 UFSP

Capoverso 2: l’UFSP è responsabile dell’agenzia nazionale di controllo della canapa, ad eccezione della canapa per scopi medici.

Sezione 4a: Trattamento dei dati

Art. 79a Trattamento dei dati

Il presente articolo attua la disposizione introdotta all’articolo 18e LStup relativa al trattamento dei dati da parte di Swissmedic e dell’UFSP nel quadro del rilascio nonché della verifica del rispetto delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8 LStup. Tale disposizione non è direttamente connessa al nuovo disciplinamento dei medicamenti a base di canapa ma adegua le basi legali alle attuali prescrizioni in materia di protezione dei dati.

Capoverso 1: in relazione all’accertamento dei requisiti previsti dal diritto in materia di stupefacenti per il rilascio delle autorizzazioni nonché per garantire un controllo senza soluzione di continuità della commercializzazione di sostanze controllate secondo gli articoli 57 – 62 OCStup e l’articolo 29 dell’ordinanza sulla dipendenza da stupefacenti del 25 maggio 2011[2] (ODStup) occorre poter trattare i dati personali di tutti gli attori della catena di fornitura da cui il richiedente riceve o fornisce sostanze controllate. Tutti gli attori della catena di fornitura, devono disporre di un’autorizzazione secondo il diritto in materia di stupefacenti. Per il rilascio delle autorizzazioni e il controllo del loro rispetto, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali dei richiedenti e degli altri titolari di autorizzazioni rilevanti in relazione alla domanda:

 dati relativi all’identità;

 dati relativi a domicilio, sede sociale e ubicazione aziendale;

le informazioni sull’identità, come anche quelle relative a domicilio, sede sociale e ubicazione aziendale servono da un lato a identificare i richiedenti, dall’altro a consentire la corrispondenza con questi ultimi.

 dati relativi alle iscrizioni nel registro di commercio;

permettono di identificare l’azienda come un’impresa in forma commerciale e forniscono informazioni sui rapporti giuridici di un’azienda richiedente o di una persona giuridica che ha richiesto o ricevuto un’autorizzazione. In particolare, il registro di commercio contiene informazioni sul diritto di firma.

 dati relativi a procedimenti penali e a procedimenti di esecuzione;

chi ha precedenti di violazioni del diritto in materia di stupefacenti non può essere designato come responsabile nel quadro delle autorizzazioni succitate. La prova è fornita mediante un estratto per privati del casellario giudiziale svizzero del responsabile e del suo supplente, risalente al massimo a sei mesi prima.

 dati relativi alla formazione professionale e alla qualifica;

forniscono le basi per valutare se il responsabile dell’autorizzazione eccezionale o dell’autorizzazione d’esercizio dispone di sufficienti competenze specialistiche.

Capoverso 2: inoltre, l’UFSP può trattare i seguenti dati personali:

[2] RS 812.121.6