Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine

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informazioni sulle sue dimensioni. Infine si deve anche indicare la resa prevista e la corrispondente base di calcolo.

Capoverso 2: Swissmedic stabilisce il formato elettronico nel quale presentare le domande. Per assicurare la compatibilità, si tiene corrispondentemente conto dei requisiti dei formati elettronici, dei portali e delle tecnologie di terzi nonché delle soluzioni tecnologiche internazionali.

Art. 22d Portata dell’autorizzazione

La validità di un’autorizzazione alla singola coltivazione comprende un singolo ciclo di coltivazione e raccolta, il quale deve essere concluso al più tardi dopo un anno.

Art. 22e Obblighi di notifica

Capoverso 1: analogamente agli obblighi di notifica per le importazioni secondo l’articolo 30 e per le esportazioni secondo l’articolo 34, anche l’autorizzazione alla singola coltivazione sottostà agli obblighi di notifica che le autorità competenti impongono al fine di esercitare la propria attività di controllo. Tale obbligo concerne tutte le informazioni che permettono di risalire al quantitativo esistente in un dato momento, dall’inizio della coltivazione sino alla dispensazione all’acquirente. Questo controllo, che consente di confrontare il quantitativo e di verificare le difformità tempestivamente, intende impedire eventuali sottrazioni, che nella fase della coltivazione sono considerate dalla CU 61 come particolarmente critiche.

Alle lettere a–d sono elencate le singole notifiche: entro dieci giorni lavorativi si deve comunicare quando è iniziata la coltivazione e se si sono registrati eventi, quali p. es. un’infestazione di parassiti o maltempo, che hanno ripercussioni sulla resa prevista. Entro lo stesso termine vanno comunicate anche la data e il quantitativo del raccolto o del raccolto parziale, nonché la consegna all’acquirente riportando la data, il quantitativo consegnato e le informazioni sull’acquirente.

Capoverso 2: è necessaria una notifica anche nel caso in cui non sia stata eseguita alcuna coltivazione.

Capoverso 3: le modalità di esecuzione della notifica sono formulate analogamente all’articolo 61 capoverso 3 e prevedono anche la possibilità di una notifica elettronica.

Art. 22f Trasferibilità

L’autorizzazione alla singola coltivazione è valida solo per chi ne è titolare e solo per la portata autorizzata. Analogamente a quanto previsto dall’articolo 26, l’autorizzazione alla singola coltivazione non può essere utilizzata da terzi.

Art. 22g Sospensione

il tenore del presente articolo è analogo all’articolo 28. In linea con la possibilità di sospendere le singole autorizzazioni d’importazione e d’esportazione secondo l’articolo 28, deve essere garantita la possibilità di sospendere anche specifiche autorizzazioni alla singola coltivazione, poiché in determinate circostanze sospendere tutte quelle già rilasciate può rivelarsi impossibile.

Art. 24 Condizione per il rilascio di un’autorizzazione

Capoverso 1 lettera d: l’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera a rappresenta una condizione per il rilascio di un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione. Il titolare di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate non soddisfa la condizione per il rilascio di un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione.

Capoverso 1bis: il rilascio di un’autorizzazione d’importazione a un titolare di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate è ammesso esclusivamente qualora questi intenda importare sementi e materiale vegetale utilizzato per la propria coltivazione. Nel caso di una coltivazione finalizzata all’esportazione, questa deve essere effettuata dall’acquirente designato nel contratto di fornitura e titolare di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego.