Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine

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Capitolo 2a: Autorizzazione alla singola coltivazione

Il capitolo 2a disciplina nello specifico la coltivazione in base ai requisiti della CU 61 in materia di autorizzazioni alla singola coltivazione.

Art. 22a Obbligo di autorizzazione

Analogamente a quanto avviene per l’importazione e l’esportazione di sostanze controllate, anche la coltivazione è disciplinata mediante una procedura di autorizzazione in due fasi. Per l’importazione o l’esportazione, oltre a un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate, è necessaria anche un’autorizzazione d’importazione o esportazione. In materia di coltivazione, allo stesso modo, il titolare di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate necessita, oltre che di quest’ultima, anche di un’autorizzazione alla singola coltivazione, riferita ai dettagli dello specifico ciclo di coltivazione, per ogni coltivazione impiantata concretamente. I requisiti della CU 61 per la coltivazione impongono severe misure di controllo: nella CU 61 la coltivazione infatti è classificata come particolarmente critica per quanto riguarda le sottrazioni, pertanto deve essere sottoposta a controlli almeno nella stessa misura delle importazioni o delle esportazioni.

Il presente articolo è formulato analogamente all’articolo 23 che disciplina l’obbligo di autorizzazione specificamente per l’importazione e l’esportazione. Per ogni ciclo di coltivazione è quindi necessaria una nuova autorizzazione alla singola coltivazione.

Art. 22b Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione

Il capoverso 1 disciplina le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione alla singola coltivazione. I requisiti per ottenerla, noti solo al momento di impiantare concretamente la coltivazione, sono elencati alle lettere a–c.

Un’autorizzazione alla singola coltivazione può essere rilasciata solo a chi è titolare di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate, analogamente a quanto disposto all’articolo 24 per le autorizzazioni per l’importazione e l’esportazione.

Inoltre, poiché le autorità in Svizzera non controllano le Good Agriculture and Collection Practice (GACP)7, qualora sia previsto un uso medico si devono comprovare anche la tracciabilità e la garanzia della qualità. Per la preparazione delle piante o dei funghi coltivati per uso medico, agli acquirenti si applicano le disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici concernenti la Buona prassi di fabbricazione (Good Manufacturing Practice; GMP). Un’altra condizione per il rilascio di un’autorizzazione alla singola coltivazione consiste nel provare la tracciabilità delle sostanze dispensate e garantirne la qualità. Ciò è dimostrabile mediante un contratto (art. 22b cpv. 1 lett. b).

Per evitare la sovrapproduzione, che comporta un maggior rischio di sottrazioni, la coltivazione può iniziare solo se esistono già acquirenti che si sono impegnati a comprare l’intera quantità coltivata. Tale condizione, disposta dalla lettera c, si desume dalla CU 61.

Il capoverso 2 disciplina i requisiti relativi al contratto di fornitura di cui al capoverso 1 lettera c.

Art. 22c Domanda

Capoverso 1: la domanda è valutata sulla base delle informazioni fornite e dei documenti allegati. Le informazioni comprendono, oltre al nome del titolare dell’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate, il genere della coltivazione, se la coltivazione avviene mediante semina o moltiplicazione di talee e se al chiuso o all’aperto. Inoltre, deve essere specificata la varietà di semi o di talee e in particolare va indicato il contenuto previsto di principi attivi, che nel caso della coltivazione della canapa è il tenore di THC totale nonché il tenore degli altri cannabinoidi principalmente contenuti. Inoltre sono necessarie indicazioni precise sull’ubicazione (p. es. indirizzo, coordinate GPS) dell’area coltivata e

7 Cfr. Guideline on good agricultural and collection practice (GACP) for starting materials of herbal origin dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) www.ema.europa.eu > Human regulatory > Herbal products > Scientifics guidelines.