Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine
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la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate. Il capitolo 2 disciplina entrambi i tipi di autorizzazione d’esercizio, pertanto il titolo viene adeguato dal punto di vista terminologico.
Ove necessario, al capitolo 2 si specifica di quale delle due possibili autorizzazioni d’esercizio si tratti distinguendo tra autorizzazione d’esercizio per l’impiego o per la coltivazione.
Art. 11 Obbligo di autorizzazione
Capoverso 1: concerne solo l’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate.
Analogamente al capoverso 1, il capoverso 2 disciplina l’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate, così designata anche in seguito per distinguerla nettamente dall’autorizzazione alla singola coltivazione definita nel nuovo capitolo 2a Autorizzazione alla singola coltivazione. L’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate costituisce una delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione alla singola coltivazione secondo l’articolo 22b.
Art. 12 Condizioni
Il presente articolo disciplina le condizioni per entrambi i tipi di autorizzazione d’esercizio, ovvero sia l’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate che quella per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate.
Al capoverso 1 si aggiunge che tali condizioni si riferiscono all’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate.
Il nuovo capoverso 1bisdefinisce le condizioni per l’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate. La differenza principale sta nel fatto che, oltre allo stoccaggio conforme, deve esserci anche un sistema che durante la fase di coltivazione offra sufficiente protezione dai furti e impedisca l’uso per altri scopi delle piante o dei funghi coltivati. Tale condizione è verificata nel quadro di un’ispezione che avviene prima del rilascio dell’autorizzazione.
Art. 13 Esigenze poste al responsabile
Il capoverso 1bisdisciplina le esigenze poste al responsabile specificamente per l’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate, in quanto le esigenze descritte al capoverso 1 si confanno poco a questo tipo di autorizzazione. Oltre agli operatori sanitari o alle persone in possesso di un diploma universitario in scienze naturali, ivi compresi i diplomi di scuola universitaria professionale, anche chi possiede un diploma universitario o di scuola universitaria professionale nei settori delle scienze agrarie, ambientali o forestali soddisfa le esigenze poste al responsabile. Chi ricopre tale ruolo nel quadro dell’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate ha la responsabilità di far rispettare i requisiti del diritto in materia di stupefacenti, il che comprende per esempio la garanzia di una sufficiente protezione da furti e sottrazioni, l’obbligo di tenere i libri o di provvedere alle notifiche in conformità alla legge.
Art. 14 Autorizzazione di coltivazione
Il disciplinamento specifico della coltivazione, resosi necessario per i motivi illustrati al numero 1 del presente rapporto, si concretizza nel nuovo capitolo 2a relativo all’autorizzazione alla singola coltivazione e sostituisce l’articolo 14 che pertanto è abrogato.
Art. 15
Il disciplinamento riguardante la domanda di cui al presente articolo concerne entrambi i tipi di autorizzazione d’esercizio, pertanto sono menzionate esplicitamente sia l’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate che quella per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate.
Art. 16 Effetto dell’autorizzazione d’esercizio
Poiché l’effetto dei due tipi di autorizzazione d’esercizio è diverso, è necessario aggiungere il capoverso 2, che definisce l’effetto dell’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate.