Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 29 Durata di validità dell’autorizzazione d’importazione
Analogamente all’articolo 33, senza alcun collegamento diretto con i medicamenti a base di canapa, al presente articolo si disciplina la durata di validità dell’autorizzazione d’importazione. In generale essa scade al più tardi il 31 dicembre dell’anno civile in corso ma, come avviene per l’autorizzazione d’esportazione, può scadere prima di tale data ove necessario.
Art. 41 Importazione
Capoverso 1bis: senza alcun collegamento diretto con i medicamenti a base di canapa, è necessario un adeguamento per assicurare la conformità agli Accordi di associazione a Schengen. Secondo la questa disposizione, qualora il viaggiatore malato sia in possesso di un’attestazione secondo gli Accordi di associazione a Schengen, deve poter portare con sé anche medicamenti contenenti sostanze controllate dell’elenco d. Per i viaggiatori provenienti da altri Paesi, l’importazione di medicamenti contenenti sostanze controllate dell’elenco d rimane esclusa.
In ragione degli Accordi di associazione a Schengen, per l’esportazione non è necessario un adeguamento. Poiché tali Accordi prescrivono unicamente il riconoscimento dell’attestazione, i casi in cui quest’ultima può essere rilasciata rimangono di competenza nazionale. Per l’esportazione quindi rimane invariata l’esclusione dei medicamenti contenenti sostanze controllate dell’elenco d. Poiché la canapa impiegata per scopi medici sarà riclassificata nell’elenco a, in questo caso il divieto per i pazienti di portarla con sé non è più applicabile.
Un viaggiatore malato provvisto della relativa attestazione secondo gli Accordi di associazione a Schengen che entri in Svizzera a fini di transito può portare con sé medicamenti contenenti sostanze controllate dell’elenco d.
Gli Accordi di associazione a Schengen sono riportati all’allegato 1.
Art. 44 Acquisto di medicamenti contenenti sostanze controllate
Capoverso 1: l’acquisto di medicamenti contenenti sostanze controllate è possibile solo presso una farmacia o presso persone e imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate. Al contrario, l’acquisto non è possibile presso persone e imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate. Ciò si desume dalle disposizioni di cui all’articolo 16.
Art. 51 Acquisizione e dispensazione
Capoverso 1: analogamente all’articolo 44, i farmacisti responsabili di una farmacia o di una farmacia di ospedale possono procurarsi sostanze controllate unicamente presso persone o imprese titolari di un’autorizzazione d’esercizio per l’impiego di sostanze controllate.
Art. 57 Contabilità
Capoverso 1 lettera a: in relazione all’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate e all’autorizzazione alla singola coltivazione, per soddisfare i requisiti della CU 61 e le notifiche ai sensi dell’articolo 79 sono necessarie ulteriori informazioni: esse concernono il genere della coltivazione, la varietà coltivata e il relativo tenore dei principi attivi contenuti, l’ubicazione esatta e la dimensione dell’area coltivata, la data del raccolto nonché l’acquirente, e corrispondono alle informazioni relative all’autorizzazione alla singola coltivazione di cui all’articolo 22c e alle notifiche associate di cui all’articolo 22e. Le informazioni relative alla cura includono attività che hanno ripercussioni sulla qualità (p. es. l’uso di pesticidi come informazione per le analisi) o sulla resa quantitativa (p. es. eliminazione di singole piante). Le informazioni sulla resa, le perdite, lo smaltimento, nonché sul tipo e sulla quantità delle sostanze controllate ottenute consentono un controllo quantitativo del flusso di merce. Sulla base delle notifiche inoltrate nel quadro dell’autorizzazione alla singola coltivazione e di quelle inoltrate con bilancio annuale della contabilità secondo l’articolo 58, si può effettuare un confronto e conseguentemente verificare la plausibilità dei dati. Ciò costituisce la base per le notifiche secondo la CU 61 e per il controllo volto ad evitare sottrazioni.
Art. 58 Bilancio annuale
Capoverso 1: il tenore è adeguato conformemente all’articolo 61 capoverso 3.