Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine
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Sezione 3: Sistema di informazioni sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa
Art. 65a Registrazione dei dati relativi ai trattamenti con stupefacenti con effetti del tipo
della canapa
Capoverso 1: per rilevare i dati secondo l’articolo 8b LStup, l’UFSP gestisce un sistema di informazioni elettronico che sarà allestito in modo semplice da utilizzare. I medici che eseguono trattamenti con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) devono registrare i dati necessari al raggiungimento degli scopi del rilevamento dei dati (notifica obbligatoria). Si tratta in particolare dei dati medici determinanti per la terapia e dei dati relativi alla persona trattata (cfr. cpv. 2).
Per limitare al minimo l’onere dei medici, i dati devono essere registrati online mediante un sistema di rilevamento messo a disposizione dall’UFSP. Un fattore decisivo è rappresentato dal consenso che tale sistema riscuoterà presso gli utilizzatori. La soluzione sarà sviluppata con il coinvolgimento dei gruppi interessati per consentire un’integrazione più semplice possibile nell’infrastruttura dei sistemi e nelle procedure di lavoro dei medici. Inoltre, nel quadro della fase di test, alcuni rappresentanti scelti fra i medici proveranno in anteprima la funzionalità e la semplicità di utilizzo.
Per proteggere i pazienti i dati devono essere registrati in forma pseudonimizzata. Ciò significa che i pazienti non vanno registrati nominalmente, ma in forma codificata. Solo i medici curanti hanno accesso alla chiave di decodificazione, ma non l’UFSP e nemmeno terzi. In tal modo si impedisce l’identificazione dei pazienti. La codificazione permette di valutare nel tempo l’evoluzione del trattamento (dati sul decorso).
Capoverso 2: saranno raccolti unicamente i dati necessari a scopo di rilevamento. In particolare saranno registrati: dati relativi alla persona trattata quali il codice del paziente, dati sociodemografici (anno di nascita, sesso e Cantone di domicilio del paziente), peso del paziente, dati relativi al medico curante (nome, indirizzo e titolo di perfezionamento). Infine saranno registrati i dati relativi al trattamento: data della prescrizione, trattamento precedente con medicamenti a base di canapa, indicazioni (incluse le diagnosi principali e secondarie secondo ICD-10 e la sintomatologia), medicamenti a base di canapa (preparato, dosaggio, modifica del dosaggio), terapia concomitante rilevante per i sintomi (preparati, forma galenica, dosaggi), effetti, effetti collaterali e modifiche dei sintomi in conseguenza della terapia, nonché interruzioni della terapia (data e motivo). Grazie a questi dati è possibile seguire la prassi delle prescrizioni e le relative evoluzioni allo scopo di valutare la modifica di legge nonché di fornire uno strumento di orientamento per le autorità d’esecuzione cantonali e per i medici curanti.
Il capoverso 3 disciplina le tempistiche del rilevamento dei dati. Sono previsti un rilevamento del decorso con una prima registrazione dei dati al momento della prima prescrizione («indagine di riferimento») e due ulteriori rilevamenti dopo un anno e dopo due anni dalla terapia o in caso di interruzione anticipata della terapia. Solo in seguito a ripetute misurazioni sarà possibile esprimersi circa la modifica del dosaggio, l’effetto dei preparati, le modifiche dei sintomi e gli effetti collaterali.
Art. 65b Responsabilità del sistema
L’UFSP provvede alla gestione del sistema di informazioni per il rilevamento elettronico dei dati secondo l’articolo 65a capoverso 1 e fornisce una struttura di supporto costantemente disponibile, assicurando che i collaboratori coinvolti abbiano le conoscenze necessarie per risolvere il maggior numero possibile di casi al primo contatto.