Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/20: Diritto di esecuzione (modifica dell’OCStup e dell’OEStup-DFI) concernente la modifica della legge federale sugli stupefacenti (medicamenti a base di canapa) · 14 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 19 marzo 2021, il Parlamento ha adottato la revisione della legge sugli stupefacenti (medi-

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camenti a base di canapa) . La revisione intende creare ovvero migliorare le condizioni per sfruttare il potenziale terapeutico e palliativo della canapa in quanto medicamento e renderla accessibile ai malati con il minor onere burocratico possibile.

Per semplificare l’impiego dei medicamenti a base di canapa è stato abrogato il divieto di com-

2 mercializzazione della canapa per scopi medici sancito dalla legge del 3 ottobre 1951 sugli

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stupefacenti (LStup). Di conseguenza, nell’ordinanza del DFI del 30 maggio 2020 sugli elenchi degli stupefacenti (OEStup-DFI) gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa utilizzati per scopi medici non sono più classificati come vietati (elenco d), bensì come controllati e commerciabili entro certi limiti (elenco a). Rimane invece invariato il divieto della canapa per scopi non medici. Gli obblighi di diritto internazionale continuano quindi a essere rispettati.

Pertanto, i medicamenti a base di canapa sono sottoposti, come altri stupefacenti utilizzati a scopo medico (p. es. morfina, metadone, cocaina), alle corrispondenti misure di controllo di Swissmedic. Non è più necessaria neanche un’autorizzazione eccezionale per utilizzarli, per cui la responsabilità per il trattamento con medicamenti a base di canapa spetta interamente al medico (fatto salvo il suo dovere di diligenza)4.

Di seguito sono riportati i principali aspetti normativi contenuti nella modifica dell’ordinanza del

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25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup) in relazione alla succitata revisione della LStup.

In primo luogo, si stabilisce un adeguato sistema di controllo per i medicamenti a base di canapa che non dovrà comportare un maggior onere per i destinatari del diritto (cfr. il messaggio

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concernente la modifica della legge ). Inoltre, sono emanate disposizioni esecutive in materia di rilevamento dei dati relativi ai trattamenti medici con medicamenti a base di canapa secondo l’articolo 8b LStup (cfr. art. 18f cpv. 2 LStup). Infine, senza alcun collegamento diretto con i medicamenti a base di canapa, si definisce quali dati secondo l’articolo 18e capoverso 2 LStup possono essere trattati in relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 LStup.

– Sistema di controllo concernente la canapa per scopi medici: nel caso dei medicamenti

esonerati dall’obbligo di omologazione il controllo dell’applicazione conforme alla legge continuerà a essere di competenza dei Cantoni. La fabbricazione e la preparazione di stupefacenti con effetti del tipo della canapa destinati all’applicazione medica e il loro commercio saranno invece autorizzati da Swissmedic secondo l’articolo 4 LStup e controllati congiuntamente da Cantoni e Swissmedic.

– Sistema di controllo concernente la coltivazione di canapa per scopi medici: la Convenzione

unica del 1961 sugli stupefacenti (CU 61) prevede misure di controllo particolari per la coltivazione della canapa. Tenuto conto di questo, come pure del fatto che nel nostro Paese non è stata finora richiesta alcuna autorizzazione per coltivare piante dell’elenco a, sottoporre la canapa a fini medici a misure di controllo regolari richiede una specifica regolamentazione della coltivazione. L’obbligo di autorizzazione per coltivare canapa si desume dai requisiti della CU 61. L’OCStup disciplina i requisiti concreti per l’autorizzazione, i dettagli relativi alla presentazione della domanda, le esigenze poste al responsabile, la portata dell’autorizzazione, oltre che gli obblighi di notifica e di documentazione specifici per la col-

1RU ...

2 RS 812.121

3 RS 812.121.11

4Cfr. art. 26 LATer

5 RS 812.121.1

6 FF 2020 5412