Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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L’obiettivo è evitare che in ogni singolo caso si debba accertare sulla base dei documenti di trasporto e di interrogatori quale distanza è già stata percorsa (sottrazione) e quale sarebbe ancora stata percorsa (messa in pericolo). In caso di rimorchi non dichiarati o dichiarati in maniera errata sono solitamente in gioco importi inferiori a 100 franchi, il che equivale a distanze percorse superiori a 200 km. Per potere applicare l’obbligo di dichiarazione, in particolare al confine, tali casi devono potere essere sbrigati in modo semplice e rapido. Nel caso singolo una multa disciplinare di 100 franchi appare ragionevole.

Allo stesso modo vanno trattati i casi in cui il dispositivo o mezzo ausiliario non viene trasportato nel veicolo a motore previsto o non viene messo in funzione. Anche in questo caso si deve potere rinunciare al calcolo della distanza presumibilmente percorsa, benché qui gli importi in gioco siano superiori. Per questa ragione la multa disciplinare nel caso singolo deve essere pari a 300 franchi in caso di dispositivi o mezzi ausiliari trasportati nel veicolo a motore errato e a 500 franchi in caso di dispositivi o mezzi ausiliari non messi in funzione.

L’ammontare definitivo delle varie multe disciplinari viene stabilito dall’UDSC.

Per i recidivi la multa è aumentata in base alla frequenza dell’inosservanza fino al limite massimo di 5000 franchi. Nei casi gravi l’infrazione è invece punita secondo gli articoli 20 e 20a.

Non vi è ancora un concetto per un’attuazione praticabile dell’articolo 20c AP-LTTP. Essa verrà elaborata in vista del messaggio.

Art. 22 e 23 Perseguimento penale, rimedi giuridici

L’articolo 22 viene adeguato nel quadro del progetto relativo alla LE-UDSC. Le infrazioni fiscali vengono ora perseguite e giudicate secondo la LE-UDSC e la legge federale del 22 marzo 197415 sul diritto penale amministrativo. La competenza per il perseguimento e il giudizio è dell’UDSC.

I rimedi giuridici sono retti dal titolo sesto capitolo 2 AP-LE-UDSC che uniforma il termine di opposizione a un anno. In questo modo il termine di opposizione attualmente vigente viene esteso di dodici volte. Vengono così uniformati i diversi termini applicabili in base all’organo interno all’UDSC che ha emanato la decisione.

L’articolo 23 deve essere abrogato, fatta eccezione per il capoverso 1: visto che il Consiglio federale ha in parte delegato l’esecuzione della LTTP ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale devono continuare a essere impugnabili dinanzi all’UDSC. Il termine per i rimedi giuridici viene comunque aumentato a 60 giorni.

Art. 23a Disposizione particolare in caso di contestazione della decisione di tassazione per

veicoli a motore esteri in caso di ricorso a un fornitore del SET

La rilevazione della corsa assoggettata alla tassa, la trasmissione dei dati all’UDSC e la fatturazione successiva della tassa alla persona assoggettata al pagamento della tassa sono soggetti a errori. In caso di veicoli a motore esteri che ricorrono ai servizi di un fornitore del SET, le persone assoggettate al pagamento della tassa avanzano le loro contestazioni primariamente al fornitore del SET autorizzato. Se non è in grado di trattare la contestazione, il fornitore del SET la inoltra all’UDSC (cpv. 1) che la tratta come opposizione. Per evitare che questa procedura produca una situazione di svantaggio a danno della persona assoggettata al pagamento della tassa, il termine di opposizione è considerato rispettato con la presentazione puntuale dell’opposizione presso il fornitore del SET (cpv. 2).

Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del …

La disposizione transitoria assicura che le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore dell’atto normativo in oggetto siano concluse secondo il diritto anteriore. Consentire al diritto anteriore di coesistere, per un periodo e su materie limitati, parallelamente al nuovo diritto garantisce la certezza del diritto per le parti.

15 RS 313.0