Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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II Coordinamento con la LE-UDSC
Qualora la LE-UDSC entrasse in vigore dopo la LTTP, in quest’ultima mancherebbero diverse disposizioni previste nella LE-UDSC. È pertanto necessario emanare disposizioni di coordinamento, che devono essere definite in un allegato alla revisione della LTTP e rimanere valide fino all’entrata in vigore della LE-UDSC.
L’allegato alla LTTP verrà redatto solo contestualmente all’elaborazione del messaggio, quando sarà possibile prevedere il testo esatto della LE-UDSC. Ai fini della procedura di consultazione, segue un elenco degli ambiti essenziali che si prevede saranno ancora oggetto di integrazione futura, segnatamente all’interno della LE-UDSC:
procedura di dichiarazione (obbligo di dichiarazione, attivazione, verifica, decisione);
riscossione della tassa (debito fiscale, garanzia, restituzione ed esecuzione, autorizzazioni, misure amministrative);
diritto procedurale (procedura elettronica, obbligo di collabozione e rimedi giuridici);
trattamento dei dati, analisi dei rischi e garanzia della qualità;
controlli e competenze nonché assistenza amministrativa e collaborazione.
Gli articoli che si prevede di abrogare nella LTTP sulla base della LE-UDSC devono essere
verificati, e in seguito o non verrebbero abrogati o sarebbero adeguati. Gli articoli che invece devono essere adeguati o inseriti nella LTTP sulla base della LE-UDSC (su sfondo grigio nel disegno della legge) potrebbero essere ripresi senza variazioni (p. es. infrazioni fiscali, sottrazione della tassa, messa in pericolo della tassa, tentativo e inosservanza di prescrizioni d’ordine).
Successivamente occorrerebbe ancora integrare gli articoli che mancano nella LTTP, per esempio le disposizioni concernenti il trattamento dei dati.
3.2 Ordinanza sul traffico pesante
L’OTTP viene sottoposta a una revisione totale. Alcune disposizioni sono soppresse come conseguenza del progetto della LE-UDSC. Al fine di una migliore comprensione, le procedure di consultazione relative alla LTTP e all’OTTP avvengono contemporaneamente.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Sezione 1 Altro diritto applicabile
Art. 1 Applicabilità dell’[ordinanza concernente la LE-UDSC]
Varie disposizioni in comune, come l’obbligo di collaborazione, la tassazione d’ufficio o i rimedi giuridici, sono ora sancite dalla LE-UDSC e non sono quindi più contenute nella LTTP. Diverse di queste disposizioni vengono concretizzate per l’esecuzione dal Consiglio federale nell’ordinanza concernente la LE-UDSC. L’articolo 1 stabilisce infatti che tale ordinanza è applicabile, sempre che l’OTTP non preveda disposizioni derogatorie. Il rinvio all’ordinanza concernente la LE-UDSC assicura che le relative disposizioni siano valide anche per le procedure di natura fiscale e che vengano applicate in modo uniforme.
Sezione 2 Oggetto della tassa e passaggio del confine
Art. 2 Oggetto della tassa
L’articolo 2 designa quale oggetto della tassa gli autoveicoli di trasporto pesanti e i rimorchi di trasporto pesanti e rinvia per la definizione all’ordinanza del 19 giugno 199516 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). Sono generalmente definiti pesanti i veicoli aventi un
16 RS 741.41