Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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peso totale autorizzato superiore a 3,5 tonnellate. Il capoverso 2 contiene un elenco esaustivo degli oggetti della tassa. La disposizione corrisponde all’articolo 2 dell’ordinanza attuale e non viene modificata dal punto di vista materiale.
Art. 3 Esenzione dall’obbligo fiscale
L’articolo 3 capoverso 1 designa in modo esaustivo i veicoli a motore e i rimorchi (veicoli) che sono esclusi dall’obbligo della tassa sul traffico pesante; esso resta invariato rispetto all’ordinanza attuale, a eccezione della lettera b numero 2 e della lettera o. Nella lettera b sono state solo aggiornate le basi legali mentre la disposizione non cambia sul piano materiale.
Con il previsto articolo 11 capoverso 2 lettera e numero 2 OETV, in futuro verrà introdotta una nuova categoria di autofurgoni. Questi potranno avere un peso totale eccedente 3,5 tonnellate ma non superiore a 4,25 tonnellate, purché siano dotati di propulsione alternativa e il superamento delle 3,5 tonnellate sia dovuto unicamente al peso aggiuntivo del sistema di propulsione alternativa. A questo riguardo, l’Ufficio federale delle strade ha svolto una procedura di consultazione che si è conclusa il 12 dicembre 202017. Poiché ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 OTTP gli autofurgoni non sono assoggettati alla TTPCP e per impedire che risultino assoggettati solo in ragione del sistema di propulsione alternativa, l’OTTP deve essere adeguata di conseguenza contestualmente alla revisione dell’OETV. Per ragioni di trasparenza, questa deroga figura già nel capoverso 1 lettera o.
Il capoverso 2 conferisce all’UDSC la competenza di autorizzare altre deroghe in casi giustificati. È stato precisato che ciò avviene su richiesta.
Art. 4 Riscossione della tassa forfettaria
Con l’articolo 4 il Consiglio federale dà esecuzione al disposto dell’articolo 4 capoverso 2 LTTP, che prevede una tassa forfettaria per i veicoli adibiti al trasporto di persone. Oltre a ciò, si avvale della sua competenza di riscuotere tasse forfettarie anche in altri casi, così come previsto nell’articolo 9 LTTP. La disposizione fissa inoltre la tariffa per l’importo forfettario da versare annualmente. L’unica modifica interessa il capoverso 2 lettera b e si tratta di una modifica di natura formale atta a disambiguare la formulazione attuale. Nella nuova formulazione si precisa infatti che la velocità massima di 45 km/h si riferisce unicamente a veicoli a motore per il trasporto di cose e non alle altre categorie di veicoli citate alla lettera b. Questa modifica non cambia nulla a livello materiale.
Art. 5 Passaggio del confine
Per varcare il confine, i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante devono utilizzare un valico designato dall’UDSC. L’articolo è teso a garantire la corretta riscossione della tassa. Non tutti i valichi dispongono dell’infrastruttura necessaria alla riscossione della tassa. La disposizione riprende l’attuale articolo 6 senza variazioni.
Sezione 3 Basi di calcolo e tariffa
Art. 6 Peso determinante
I nuovi sistemi di rilevazione presuppongono l’adeguamento delle disposizioni concernenti il peso determinante.
Per il veicolo a motore resta determinante il peso totale massimo autorizzato indicato nella licenza di circolazione (cpv. 1), mentre per quanto riguarda il peso determinante del rimorchio è necessaria una nuova formulazione al capoverso 2. Il nuovo disciplinamento prevede che per un rimorchio è determinante il numero di assi moltiplicato per un peso di 9000 chilogrammi. Questa è una modifica necessaria per permettere alla Svizzera di partecipare al SET e di beneficiare dei relativi vantaggi. Nei territori di pedaggio europei il numero di assi è lo standard per il calcolo del pedaggio. La messa a disposizione di dispositivi e mezzi ausiliari compatibili anche con l’attuale modello svizzero di dichiarazione del rimorchio in base al peso genera costi maggiori per i fornitori e ostacolerebbe la diffusione in Svizzera dei dispositivi e dei mezzi ausiliari comunemente in commercio per i
17 La documentazione per la consultazione concernente la revisione della OETV è consultabile sul sito: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DATEC > Procedura di consultazione 2020/43.