Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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veicoli svizzeri ed esteri. Il peso per asse considerato di 9000 chilogrammi deriva dal peso totale massimo autorizzato di un rimorchio con due assi, pari a 18 tonnellate (art. 67 cpv. 1 lett. h dell’ordinanza del 13 novembre 196218 sulle norme della circolazione stradale). In base alle stime e ai calcoli dell’AFD questo non comporta aumenti di entrate.
Il capoverso 3 stabilisce che per gli autoarticolati immatricolati come unità si considera come base di calcolo il peso totale dell’unità. Per gli autoarticolati immatricolati come unità viene rilasciata una sola licenza di circolazione e una sola targa di controllo. È quindi giustificato considerare questi autoarticolati come un unico veicolo ai fini specifici della tassa. Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 2, che rimane invariato.
Ai sensi del capoverso 4, per le combinazioni di veicoli vengono sommati il peso totale autorizzato del veicolo a motore (cpv. 1) e il peso determinante del rimorchio (cpv. 2), analogamente a quanto prevede l’attuale regolamentazione per gli autotreni. Per gli autoarticolati immatricolati separatamente questo metodo di calcolo è nuovo. Considerato che per i semirimorchi verrà considerato solo il numero di assi, l’attuale metodo di calcolo (somma di peso a vuoto del trattore a sella e peso totale autorizzato del semirimorchio) darebbe come risultato un peso determinante troppo basso. Il carico della sella incluso nel peso totale autorizzato del semirimorchio verrebbe infatti ignorato e non sarebbe tassato. Ora tale carico viene considerato nel peso totale autorizzato del trattore a sella.
Può accadere che taluni veicoli a motore vengano immatricolati contemporaneamente sotto diversi generi di veicolo (p. es. autocarro e trattore a sella) o diverse forme di carrozzeria (p. es. diverse sovrastrutture come ponti o cassoni). Di conseguenza il peso totale autorizzato è diverso a seconda delle circostanze. In questi casi, il capoverso 5 impone che per il calcolo della tassa si consideri il peso totale più elevato che può essere preso in considerazione. Alla competenza
dell’UDSC di stabilire, in casi particolari, un peso determinante diverso per il veicolo a motore e il rimorchio viene ora dedicato un capoverso separato (cpv. 6).
Art. 7 Limitazione del peso determinante
L’articolo 7 fissa il limite massimo del peso determinante per le combinazioni di veicoli. Il capoverso 1 riguarda gli autotreni e gli autoarticolati pesanti immatricolati separatamente. Per queste combinazioni il peso determinante è limitato al peso totale del convoglio, se dalla somma secondo l’articolo 6 capoverso 4 risulta un peso determinante superiore.
Gesamtgewicht Gewicht des Anhängers
18 t 2 Achsen à 9 t = 18 t
ermitteltes Gewicht 36 t
Gesamtzugsgewicht gemäss Fahrzeugausweis 28 t
massgebendes Gewicht
28 t
Figura 4: Peso totale del convoglio
Il capoverso 2 riguarda gli autoarticolati leggeri immatricolati separatamente. Avendo un peso totale massimo autorizzato di 3,5 tonnellate, il trattore a sella utilizzato non è assoggettato alla tassa.
18 RS 741.11