Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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a disposizione un semplice sistema digitale (p. es. un’app o un’applicazione web) con il quale la persona assoggettata al pagamento della tassa può rilevare autonomamente i dati relativi alla prestazione chilometrica e quelli relativi al rimorchio, e con il quale l’UDSC può poi trattare automaticamente i dati trasmessi. Nel capoverso 5 viene attribuita all’UDSC la competenza di disciplinare la modalità di determinazione manuale dei chilometri percorsi, che deve essere il più possibile semplice. In caso di guasto di un dispositivo l’UDSC può prescrivere modalità differenti di determinazione manuale, a seconda che si utilizzi il dispositivo di un fornitore del SET o il dispositivo di un fornitore del NETS.

Art. 21 Costi della determinazione dei chilometri percorsi

Il capoverso 1 pone a carico dei detentori tutti i costi derivanti dall’installazione o dall’utilizzo di un dispositivo o di un mezzo ausiliario e dall’obbligo di determinazione automatica o manuale dei chilometri percorsi, come le spese per la conclusione del contratto con i fornitori oppure i tempi di fermo dei veicoli a motore assoggettati alla tassa necessari per adempiere l’obbligo di equipaggiamento o per controllare/riparare un dispositivo o uno strumento ausiliario difettoso. Questi costi non possono divenire oggetto di pretese nei confronti dell’UDSC. Con l’indennità per i fornitori,

l’UDSC si assume già i costi per le loro prestazioni di servizi.

Attualmente la Confederazione finanzia gli apparecchi di rilevazione e li consegna ai detentori a titolo gratuito. Questa gratuità deve in linea di massima essere mantenuta. In questo modo si accoglie una richiesta del settore dei trasporti. Il fornitore nazionale soggetto all’obbligo di accettazione deve pertanto consegnare gratuitamente ai detentori un dispositivo o un mezzo ausiliario per la determinazione dei chilometri percorsi, a condizione che il detentore non abbia incaricato un fornitore autorizzato (cpv. 2).

La consegna gratuita include tutte le relative prestazioni del fornitore nazionale, come i lavori generici di riparazione/manutenzione o la trasmissione giornaliera all’UDSC dei dati relativi alla prestazione chilometrica. Il fornitore nazionale riceve un’indennità dall’UDSC come contropartita. I fornitori del SET e del NETS autorizzati dall’UDSC sono invece liberi di chiedere o meno un’indennità, secondo le regole del libero mercato.

La consegna gratuita deve di regola essere possibile anche per i detentori di veicoli esteri, ma solo per i veicoli a motore che circolano regolarmente nel territorio doganale. Occorre infatti evitare che veicoli che entrano nel territorio doganale una volta sola ricevano dispositivi e mezzi ausiliari a titolo gratuito. Le condizioni esatte saranno definite in un secondo momento (cpv. 3).

I dispositivi e i mezzi ausiliari messi a disposizione dal fornitore nazionale a titolo gratuito sono finanziati dall’UDSC. Quest’ultimo e il fornitore incaricato devono avere la facoltà di esigere la restituzione dei dispositivi e dei mezzi ausiliari o eventualmente di fatturarli. Questa possibilità riguarda principalmente i dispositivi e i mezzi ausiliari nuovi che vengono utilizzati solo per un breve arco di tempo o che sono stati acquisiti in modo abusivo (cpv. 4).

Sezione 2 Obblighi di collaborazione

Art. 22 Garanzia del funzionamento del dispositivo

La persona assoggettata al pagamento della tassa è responsabile del funzionamento ininterrotto del dispositivo o del mezzo ausiliario. Non potrebbe essere altrimenti, in quanto ha accesso al veicolo o è in contatto regolare con il conducente, e quindi si trova nella posizione più idonea per constatare un eventuale malfunzionamento.

Il dispositivo o il mezzo ausiliario deve essere funzionante dalla prima corsa assoggettata alla tassa. Per i veicoli a motore svizzeri questo momento coincide con l’ammissione alla circolazione, per i veicoli esteri con il passaggio del confine. Diversamente dalla normativa attuale, le autorità cantonali competenti per l’ammissione alla circolazione non possono più verificare, per i veicoli a motore svizzeri, il rispetto di questa disposizione all’atto della messa in circolazione. Questo compito spetta ora all’UDSC.

Art. 23 Riparazione e sostituzione del dispositivo

In caso di difetto o guasto del dispositivo o del mezzo ausiliario, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve provvedere senza indugio alla sua verifica, riparazione o sostituzione