Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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(cpv. 1). Per garantire la corretta tassazione della corsa assoggettata alla tassa occorre comunicare all’UDSC la distanza percorsa non registrata così come i dati necessari relativi al rimorchio trainato. La persona assoggettata al pagamento della tassa deve pertanto provvedere affinché il conducente registri questi dati. La comunicazione deve essere fatta direttamente all’UDSC, nel servizio europeo di telepedaggio SET, o al fornitore, nel servizio nazionale di telepedaggio NETS. I fornitori del NETS definiscono appositi processi e inoltrano i dati relativi alla prestazione chilometrica all’UDSC tramite un’interfaccia. Sebbene in linea di principio la competenza per la rilevazione corretta e completa della prestazione chilometrica, compresa l’eliminazione di guasti e malfunzionamenti, dei dispositivi e mezzi ausiliari spetti ai fornitori, i destinatari della comunicazione sono diversi. Questo perché nel SET le segnalazioni di guasto e malfunzionamento devono essere sbrigate direttamente con il rispettivo gestore del pedaggio. L’UDSC prescrive in che modo devono essere determinati i chilometri in questi casi (vedi art. 20).

Il capoverso 2 concede alla persona assoggettata al pagamento della tassa un termine di cinque giorni per la comunicazione. Per i veicoli a motore esteri nel SET la comunicazione deve invece avvenire il giorno stesso. Questo termine è breve perché l’attivazione della dichiarazione avviene immediatamente dopo la sua trasmissione (vedi art. 29). Fino a quel momento la persona assoggettata al pagamento della tassa deve avere la possibilità di comunicare i dati non registrati.

Se l’obbligo, di cui al capoverso 1, di riparazione o sostituzione immediata del dispositivo o del mezzo ausiliario difettoso non viene adempiuto, l’UDSC diffida come prima cosa la persona inadempiente. Se la diffida è infruttuosa, incarica l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione di revocare la licenza di circolazione e le targhe di controllo (vedi art. 14a

AP-LTTP). Per contro, in caso di veicolo a motore estero con un sistema di rilevazione difettoso l’entrata viene rifiutata o il conducente deve determinare manualmente i chilometri percorsi

(art. 20).

Le conseguenze di un difetto o di un guasto del dispositivo o del mezzo ausiliario sono a carico della persona assoggettata al pagamento della tassa, la quale non può avanzare richieste di risarcimento nei confronti dell’UDSC (cpv. 3).

Art. 24 Collaborazione alla determinazione dei chilometri percorsi

La riscossione della tassa poggia sulla determinazione corretta dei chilometri percorsi. L’obbligo a questo riguardo spetta sia alla persona assoggettata al pagamento della tassa sia al conducente. La persona assoggettata al pagamento della tassa deve pertanto provvedere affinché il conducente utilizzi correttamente il dispositivo o il mezzo ausiliario.

Questi obblighi implicano che la persona assoggettata al pagamento della tassa deve istruire il conducente in merito all’uso dei dispositivi e dei mezzi ausiliari e che il conducente deve familiarizzarsi attivamente con il relativo funzionamento.

Il conducente deve garantire, oltre al corretto utilizzo del dispositivo o del mezzo ausiliario, che i rimorchi trainati siano registrati sul dispositivo o sul mezzo ausiliario. Ciò può avvenire in automatico se il dispositivo o il mezzo ausiliario riconosce quale rimorchio è agganciato al veicolo e registra automaticamente i dati necessari. Se invece i dati non vengono rilevati automaticamente, il conducente ha l’obbligo di dichiarare nel dispositivo o nel mezzo ausiliario tutti i dati relativi al rimorchio trainato necessari alla determinazione della tassa. Questa disposizione è formulata in modo aperto per offrire ai fornitori di sistemi di rilevazione un margine per l’attuazione. Al momento è previsto che venga rilevato il numero di assi del rimorchio trainato. Decade così l’obbligo di indicare la targa di controllo e il peso totale autorizzato.

Art. 25 Concessione dell’accesso al dispositivo o al mezzo ausiliario

La persona assoggettata al pagamento della tassa deve garantire che durante il periodo di tassazione il fornitore possa accedere da remoto al suo dispositivo o al suo mezzo ausiliario secondo le prescrizioni di quest’ultimo (cpv. 1). Da un lato, il fornitore deve potere accedere ai dati rilevati nel veicolo a motore in modo da poterli dichiarare all’UDSC ai fini della determinazione della tassa. Dall’altro, il fornitore deve potere aggiornare i software dei dispositivi o dei mezzi ausiliari o addirittura bloccare i dispositivi o i mezzi ausiliari se necessario. Si tratta di un obbligo non particolarmente gravoso per la maggior parte delle persone assoggettate al pagamento della tassa. Considerato che quasi tutti i veicoli a motore vengono impiegati regolarmente, quando non addirittura