Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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Per i veicoli a motore esteri con un dispositivo di un fornitore del SET il fornitore è la persona autorizzata a ricevere le notificazioni. Il fornitore deve quindi ottenere dalla persona assoggettata al pagamento della tassa un’autorizzazione in tal senso e provvedere a inoltrarle la decisione di tassazione.
Il termine di pagamento è stabilito dall’UDSC, come prescritto dall’articolo 28 AP-LE-UDSC. Tale termine viene fissato nell’ordinanza di esecuzione concernente la LE-UDSC.
Art. 32 Riscossione della tassa
L’UDSC deve avere la facoltà di non fatturare singolarmente ogni decisione di tassazione. In questo modo le decisioni di tassazione riferite a veicoli diversi del detentore possono essere riepilogate in una fattura unica. Allo stesso modo sarebbe per esempio possibile compensare contemporaneamente eventuali accrediti da opposizioni o restituzioni per i trasporti eseguiti nel TCNA.
Art. 33 Fatturazione e rischio di incasso in caso di fornitori del SET in relazione a veicoli a
motore esteri
Per i veicoli esteri, il fornitore del SET autorizzato riceve dall’UDSC una fattura collettiva. Questa comprende la tassa per tutte le corse assoggettate alla tassa che sono state rilevate dai suoi dispositivi o mezzi ausiliari e trasmesse all’UDSC per la determinazione della tassa. La fattura collettiva viene generata al massimo una volta a settimana (cpv. 1). Il fornitore è libero di stabilire la modalità della fatturazione successiva della tassa ai suoi clienti. Egli si assume il rischio di incasso (cpv. 2).
Sezione 4 Aggiudicazione del mandato al fornitore incaricato
Art. 34
Il fornitore nazionale (incaricato) previsto nell’articolo 11a capoverso 1 AP-LTTP ha anche l’obbligo di fornire un dispositivo o un mezzo ausiliario a tutti i detentori di veicoli a motore che non vogliono o non possono optare per un fornitore autorizzato. Tale fornitore nazionale viene designato in una procedura di aggiudicazione secondo la LAPub. Egli deve in linea di principio soddisfare gli stessi requisiti richiesti ai fornitori autorizzati nella procedura di autorizzazione.
Sezione 5 Autorizzazione dei fornitori
Art. 35 Condizioni per l’autorizzazione
Chiunque voglia essere autorizzato come fornitore del SET o del NETS deve presentare all’UDSC una domanda di autorizzazione. L’UDSC rilascia l’autorizzazione se il richiedente soddisfa cumulativamente le condizioni elencate al capoverso 2.
Per il momento, l’UDSC non intende esigere dai fornitori le garanzie di cui al capoverso 2 lettera e nell’ambito della procedura di autorizzazione. Tale requisito interesserebbe comunque solo i fornitori del SET autorizzati per i veicoli a motore esteri, perché questi sono responsabili anche dell’incasso della tassa e in questo caso la Confederazione è esposta a un certo rischio di perdita. Le prestazioni di garanzia generano tuttavia dei costi a carico dei fornitori che, in ultima istanza, si ripercuoterebbero sul compenso che la Confederazione versa loro. Attraverso esami periodici della loro capacità finanziaria è possibile contenere il rischio di perdita entro un limite accettabile.
L’UDSC esamina la capacità finanziaria dei fornitori già durante la procedura di autorizzazione.
Questo esame deve però essere ripetuto periodicamente anche dopo. I fornitori interessati dovranno dimostrare la loro capacità finanziaria di regola con frequenza annuale. Questa frequenza di esame deve però potere essere modificata in funzione del rischio. I documenti da presentare e l’ampiezza dell’esame periodico sono stabiliti dall’UDSC nelle prescrizioni operative. Il capoverso 3 autorizza pertanto l’UDSC a prevedere condizioni particolari a questo riguardo.