Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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mero PAN, si tratta dei medesimi dati che i detentori di veicoli a motore esteri che utilizzano un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del NETS devono registrare direttamente presso l’UDSC (vedi art. 27).

La determinazione manuale dei chilometri percorsi deve avvenire nel modo più semplice possibile (vedi art. 20 cpv. 5). Al momento non si conosce ancora la soluzione che verrà adottata. I dati necessari per la determinazione della tassa dipendono dalla soluzione scelta. I dati necessari saranno quindi integrati in un secondo momento (cpv. 3).

Il capoverso 4 detta i termini che i fornitori devono rispettare per la presentazione della dichiarazione. Per i veicoli a motore svizzeri la dichiarazione deve avvenire giornalmente. Per i veicoli a motore esteri la dichiarazione deve avvenire dopo l’uscita dal territorio doganale oppure giornalmente, se il veicolo a motore si trova nel territorio doganale per più di un giorno. L’UDSC disciplina nelle prescrizioni tecniche e operative in che modo i fornitori devono presentare la dichiarazione (vedi art. 11a AP-LTTP). I termini valgono anche per la determinazione manuale dei chilometri percorsi.

Per i veicoli a motore svizzeri ed esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del NETS che si trovano all’estero, l’UDSC deve potere esigere dal fornitore anche una notifica giornaliera dello stato. In questo modo si garantisce che i dispositivi o i mezzi ausiliari consegnati dal fornitore del NETS rimangano sotto il suo controllo, ostacolandone l’utilizzo abusivo.

Art. 29 Attivazione della dichiarazione

La dichiarazione viene attivata con la presentazione e diventa vincolante. Le modifiche sarebbero in seguito consentite unicamente nel quadro di una procedura di opposizione. Per questo motivo è prevista una possibilità di correzione.

Per i veicoli a motore esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET o per i quali i chilometri percorsi vengono determinati manualmente la correzione deve avvenire il giorno stesso. Negli altri casi viene concesso un termine di cinque giorni lavorativi.

Questi termini sono coordinati con il termine per la comunicazione di dati mancanti a causa di un difetto o di un guasto (vedi art. 23) o dell’impossibilità di accedere al dispositivo (vedi art. 25).

In assenza di una dichiarazione e di una comunicazione secondo gli articoli 23 capoverso 2 o 25 capoverso 2, l’UDSC determina la tassa d’ufficio.

Art. 30 Consultazione dei dati

Per le loro prestazioni di servizi, i fornitori ricevono un’indennità dall’UDSC (vedi art. 46). Nel processo di riscossione della tassa beneficiano inoltre di una posizione di fiducia. In cambio, devono garantire all’UDSC la possibilità di consultare tutti i dati necessari per la verifica delle dichiarazioni da loro trasmesse.

Art. 31 Decisione di tassazione

La determinazione della tassa si basa sulla dichiarazione trasmessa dal fornitore (cpv. 1). La dichiarazione contiene tutti i dati necessari per la riscossione della tassa secondo l’articolo 28. Se in fase di verifica della dichiarazione constata irregolarità o contraddizioni, l’UDSC provvede a correggerle e a indicarle nella decisione di tassazione.

Di regola, ogni tassazione viene decisa e notificata singolarmente. L’UDSC si attiene a questa regola per i veicoli esteri con determinazione manuale dei chilometri oppure con un dispositivo o mezzo ausiliario di un fornitore del SET. Il capoverso 2 deroga a questa regola. Per tutti gli altri veicoli (veicoli svizzeri e veicoli esteri con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del NETS) le tassazioni determinate nel corso di un mese civile vengono riepilogate in una decisione mensile. In questo modo si semplifica la riscossione della tassa e si accolgono le richieste del settore dei trasporti. In linea di principio, la decisione di tassazione viene notificata alla persona assoggettata al pagamento della tassa (cpv. 3) in forma elettronica nel sistema d’informazione dell’UDSC (vedi art. 52 cpv. 1 AP-LE-UDSC).