Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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giornalmente, i fornitori possono accedere senza problemi. La norma si rende necessaria affinché una trasmissione di dati intenzionalmente omessa non rimanga priva di conseguenze per la persona assoggettata al pagamento della tassa.
Capita tuttavia che i veicoli a motore non vengano impiegati per un periodo prolungato e che il fornitore non possa accedere al dispositivo o al mezzo ausiliario, per esempio a causa di batterie scariche. Per evitare che in questi casi l’UDSC proceda invano a tassazioni d’ufficio, che sono impugnate dalle persone assoggettate al pagamento della tassa e che l’UDSC deve poi correggere, la persona assoggettata al pagamento della tassa deve comunicare la prestazione chilometrica e i dati relativi a rimorchi trainati in modo analogo a quello previsto nell’articolo 23 capoverso 2 per le comunicazioni in seguito a malfunzionamento (cpv. 2). Se la persona non rispetta questo termine, l’UDSC provvede a determinare automaticamente e nei limiti del suo potere d’apprezzamento la tassa per i giorni civili mancanti (cpv. 3). Una correzione di tale tassazione può essere richiesta successivamente nel quadro di una procedura di opposizione. Ma poiché scaturisce da una violazione delle prescrizioni procedurali, una simile correzione avviene solo dietro fatturazione del tempo impiegato dall’UDSC.
Sezione 3 Periodo di tassazione, registrazione, dichiarazione e decisione di tassazione
Art. 26 Periodo di tassazione
Il periodo di tassazione per i veicoli svizzeri ed esteri resta invariato. Per i veicoli svizzeri corrisponde al mese civile. Per i veicoli esteri inizia con l’entrata nel territorio doganale e termina con l’uscita dallo stesso.
Art. 27 Registrazione
Di regola, i detentori devono registrarsi come partner commerciali nel sistema d’informazione dell’UDSC. Per quanto riguarda la TTPCP, questo obbligo interessa da un lato i detentori di veicoli esteri che si avvalgono del servizio di un fornitore del NETS e dall’altro i detentori di veicoli svizzeri. Il capoverso 2 designa i dati che devono essere resi noti. L’obbligo non interessa i detentori di veicoli a motore esteri che si avvalgono del servizio di un fornitore del SET. I loro dati vengono infatti registrati dal fornitore del SET e comunicati all’UDSC con la dichiarazione (vedi art. 45).
I detentori esteri devono inoltre registrare i dati necessari per la riscossione della tassa in relazione ai veicoli a motore utilizzati nel territorio doganale. Il capoverso 3 designa questi dati. L’UDSC ricava i dati relativi ai veicoli a motore svizzeri, per esempio il numero di telaio che deve essere trasmesso con la dichiarazione, dal sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade (art. 16 dell’ordinanza del 30 novembre 201819 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione). Allo stesso modo viene richiamato l’IDI del detentore, che quest’ultimo deve indicare all’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione all’atto dell’ammissione alla circolazione del veicolo e che costituisce il collegamento all’interno del sistema di gestione dei partner commerciali dell’UDSC. Se il detentore non dispone di un IDI, l’autorità cantonale competente per l’ammissione alla circolazione rifiuta di immatricolare il veicolo (vedi art. 14a cpv. 1 lett. e AP-LTTP).
I detentori devono tenere aggiornati i dati registrati (cpv. 3).
Art. 28 Dichiarazione
L’articolo 28 disciplina la dichiarazione dei dati necessari per la riscossione della tassa. La dichiarazione deve essere effettuata per ogni veicolo a motore (cpv. 1). A tal fine devono essere trasmessi il numero di telaio, i chilometri percorsi determinati con il dispositivo o il mezzo ausiliario (vedi art. 16 e 17) sotto forma di punti di riferimento registrati secondo il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) nonché il numero di assi di eventuali rimorchi trainati (cpv. 2 lett. a–c).
Nella lettera d vengono indicati i dati ulteriori da dichiarare per i veicoli a motore esteri per i quali i chilometri sono determinati con un dispositivo o un mezzo ausiliario di un fornitore del SET. Si tratta di dati che il fornitore del SET deve registrare secondo l’articolo 45. Fatta eccezione per il nu-
19 RS 741.58