Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine

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Art. 36 Requisiti per il dispositivo o il mezzo ausiliario

L’articolo 36 disciplina i requisiti per il dispositivo o il mezzo ausiliario che può essere impiegato dai fornitori autorizzati per la determinazione dei chilometri percorsi. Il dispositivo o il mezzo ausiliario deve avere le seguenti caratteristiche:

a. Deve potere essere associato in modo univoco a un veicolo a motore assoggettato alla tassa, al fine di consentire all’UDSC di addebitare correttamente la tassa alla persona assoggettata al suo pagamento (cpv. 1).

b. Deve essere in grado di registrare i punti di riferimento secondo il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) necessari per la determinazione dei chilometri percorsi (cpv. 2).

c. La registrazione dei punti di riferimento deve avvenire con una precisione tale da garantire una differenza massima di +/- quattro per cento tra i chilometri determinati dall’UDSC mediante i punti di riferimento e i chilometri effettivamente percorsi (cpv. 3). Viene pertanto confermata la regolamentazione attuale, e quindi il fornitore è libero di stabilire con quale frequenza devono essere registrati i punti di riferimento affinché questo criterio sia soddisfatto. L’adempimento di questo criterio viene verificato nella procedura di autorizzazione. Il calcolo della distanza da parte dell’UDSC avviene per mezzo di un algoritmo verificato sulla scorta di misurazioni di confronto svolte dall’Istituto federale di metrologia (METAS) su tragitti di riferimento.

d. Deve essere possibile rilevare i rimorchi trainati. Ciò può avvenire in modo automatico oppure mediante l’inserimento dei dati necessari.

L’UDSC stabilisce i dettagli nelle prescrizioni tecniche e operative.

Art. 37 Verifica della soddisfazione delle condizioni

Nell’ambito della procedura di autorizzazione, l’UDSC verifica se le condizioni di cui all’articolo 35 nonché le prescrizioni tecniche e operative dallo stesso emanate sono soddisfatte. L’UDSC può riconoscere gli esiti di test esteri di uno Stato dello Spazio economico europeo e rinunciare a effettuare test propri se questi provano che le prescrizioni tecniche e operative sono soddisfatte. Questa soluzione riduce i costi e accelera la procedura di autorizzazione (cpv. 1).

L’UDSC disciplina la procedura di autorizzazione (cpv. 2), la quale prevede quattro fasi:

Fase 1: consiste nella verifica delle condizioni formali della domanda, in particolare della capacità finanziaria.

Fase 2: se i requisiti formali sono soddisfatti, il richiedente deve dimostrare in un ambiente di test che le prescrizioni tecniche e operative specifiche della TTPCP, i requisiti legati alla sicurezza informatica e le specifiche dell’interfaccia sono effettivamente soddisfatti. Se necessario, a questo scopo è possibile utilizzare, a pagamento, l’ambiente di test proprio dell’UDSC.

Fase 3: prevede il test di funzionamento su strada con veicoli di prova messi a disposizione dal richiedente. Non si tratta ancora di veicoli assoggettati alla tassa. Con questi veicoli il richiedente deve effettuare diversi tragitti e cicli stabiliti dall’UDSC. L’obiettivo è provare che i punti di riferimento rilevati all’interno del territorio doganale vengono registrati in modo sufficientemente preciso per potere calcolare correttamente la TTPCP dovuta.

Fase 4: segue infine un progetto pilota con un numero prestabilito di veicoli assoggettati alla tassa, al fine di dimostrare l’efficienza del dispositivo o del mezzo ausiliario. Il progetto pilota comprende anche la trasmissione spontanea dei dati necessari per la riscossione della tassa. Per i fornitori del SET, il progetto pilota per i veicoli a motore esteri prevede parimenti la registrazione della persona assoggettata al pagamento della tassa e dei suoi veicoli a motore nonché l’intero processo di incasso.

Le verifiche previste in ciascuna fase e i loro criteri di adempimento vengono stabiliti nelle corrispondenti prescrizioni tecniche e operative dell’UDSC.