Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/40: Revisione della legge sul traffico pesante e dell’ordinanza sul traffico pesante · 45 pagine
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Art. 38 Contratto per il progetto pilota
Se il richiedente soddisfa le condizioni per l’autorizzazione, ossia ha raggiunto la fase 3 nella procedura di autorizzazione e ne soddisfa le condizioni (vedi art. 37), l’UDSC stipula con lui un contratto di diritto pubblico (contratto di autorizzazione) per il successivo progetto pilota (fase 4). Il contratto disciplina il rispetto delle prescrizioni nonché i diritti e gli obblighi legati alla riscossione della TTPCP.
Art. 39 Rilascio dell’autorizzazione
Se anche il progetto pilota si conclude con esito positivo (vedi art. 37), l’UDSC rilascia al richiedente l’autorizzazione definitiva sotto forma di una decisione di autorizzazione (cpv. 1). Il contratto di autorizzazione di cui all’articolo 38 resta valido anche per l’esercizio regolare (cpv. 2).
Se il progetto pilota fallisce, l’UDSC non rilascia l’autorizzazione e il contratto di autorizzazione si annulla automaticamente senza indennità.
Art. 40 Cambiamento della situazione
Se la situazione del fornitore o dell’UDSC cambia (p. es. nuovi hardware, modifiche ai software) occorre garantire che tutte le prescrizioni continuino a essere rispettate. Per questa ragione,
l’UDSC deve avere la possibilità di ripetere l’intera procedura di autorizzazione o anche solo singole fasi della stessa. Una nuova verifica è però prevista solo in caso di modifiche sostanziali, ossia quando i cambiamenti possono ripercuotersi sull’esecuzione della riscossione della TTPCP (cpv. 1 e 2). La nuova verifica delle condizioni per l’autorizzazione non giustifica alcun diritto a un’indennità (cpv. 3).
Art. 41 Ulteriori condizioni
Da un lato, l’articolo 11a AP-LTTP autorizza l’UDSC a fissare le prescrizioni tecniche e operative per i fornitori. Dall’altro, il sistema europeo di telepedaggio stradale, e quindi il SET, continuerà a progredire in un modo che potrebbe comportare nuovi requisiti per i fornitori. In quest’ottica, l’articolo 41 conferisce all’UDSC la competenza di vincolare la decisione di autorizzazione di cui all’articolo 39 a condizioni ulteriori rispetto a quelle già previste (cpv. 1) o di stipulare con i fornitori ulteriori obblighi contrattuali (cpv. 2).
Art. 42 Mancata soddisfazione delle condizioni per l’autorizzazione e violazione degli
obblighi
L’articolo 42 stabilisce come procedere se un fornitore non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione o viola gli obblighi contrattuali o di carattere normativo. In questo caso il fornitore è tenuto a rimediare alle mancanze. A tal fine deve coordinarsi con l’UDSC e ottenere il suo consenso (cpv. 1). Se l’UDSC nega il consenso o se i provvedimenti adottati risultano infruttuosi, l’UDSC adotta i propri provvedimenti. Esso fissa un termine entro il quale il fornitore deve rimediare alle mancanze. Se tali mancanze non vengono rimediate entro il termine fissato, revoca l’autorizzazione al fornitore (cpv. 2) senza indennità. Il fornitore non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.
Sezione 6 Obblighi dei fornitori
Art. 43 Consegna dei dispositivi
Il fornitore deve mettere a disposizione della persona assoggettata al pagamento della tassa, con la quale ha assunto obblighi contrattuali, un dispositivo o un mezzo ausiliario funzionante ai fini della riscossione della TTPCP e associabile in modo univoco a un veicolo a motore assoggettato alla tassa.
Art. 44 Registrazione di comunicazioni
In caso di guasto o malfunzionamento del dispositivo o mezzo ausiliario oppure se la persona assoggettata al pagamento della tassa non è in grado di garantire l’accesso periodico del fornitore al sistema di rilevazione, la persona assoggettata al pagamento della tassa o il conducente deve registrare i chilometri percorsi e i dati relativi ai rimorchi trainati e comunicarli al fornitore o all’UDSC