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Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 15 pagine
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Progetto del 18 giugno 2021
Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (OCMIF)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
1 visti gli articoli 4 capoverso 4 e 11 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione (LCMIF),
ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina:
a. i tipi di sussidi di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettere b–f e 2 LCMIF;
b. la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata concernenti la cooperazione internazionale in materia di formazione.
Capitolo 2: Sussidi per programmi della Confederazione
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 2 Quadro geografico
1Il quadro geografico dei programmi avviati dalla Confederazione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b LCMIF (programmi della Confederazione) è stabilito conformemente alle priorità della Svizzera in materia di cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione (settore ERI).
2I programmi della Confederazione sono incentrati sui Paesi che partecipano al programma dell’Unione europea in materia di formazione, sugli Stati membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), sui candidati all’adesione all’OCSE e i principali partner dell’OCSE nonché su altri Paesi, purché le attività siano conformi allo scopo della cooperazione internazionale in materia di formazione secondo l’articolo 1 LCMIF.
RS ..........
1 RS 414.51