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Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 15 pagine

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Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Art. 6 Costi forfettari computabili

1Nel determinare i sussidi, l’agenzia nazionale conteggia i seguenti costi forfettari:

a. gli importi forfettari per i costi di organizzazione delle attività di mobilità di singole persone concernenti:

1. le convenzioni con istituzioni partner all’estero,

2. le attività di pubbliche relazioni,

3. la consulenza a singole persone prima e dopo l’attività di mobilità;

b. gli importi forfettari a favore di singole persone per:

1. i costi supplementari durante il soggiorno all’estero o in Svizzera,

2. le spese di viaggio non comprese nei costi supplementari di cui al numero 1,

3. i costi per corsi specifici prima o durante l’attività di mobilità o i costi dovuti a esigenze particolari.

2L’istituzione o l’organizzazione trasferisce alle singole persone gli importi forfettari di cui al capoverso 1 lettera b.

3I costi forfettari sono definiti nell’allegato della presente ordinanza.

4Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può adeguare l’allegato in base ai seguenti criteri:

a. l’evoluzione del costo della vita nelle destinazioni delle attività di mobilità previste;

b. l’evoluzione degli importi forfettari di programmi internazionali paragonabili in materia di formazione.

Art. 7 Esame e decisione

1L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.

2Se i sussidi richiesti superano i fondi disponibili, la loro ripartizione tra gli ambiti formativi e le relative istituzioni e organizzazioni avviene tenendo conto della quota dei fondi disponibili, espressa in percentuale, concessa loro sulla media dei quattro anni di promozione precedenti.

3I fondi disponibili sono distribuiti secondo questa chiave di ripartizione tra gli ambiti formativi di cui all’articolo 2 capoverso 2 LCMIF e in seguito tra le istituzioni e le organizzazioni di cui all’articolo 4 all’interno di ogni ambito formativo.

Sezione 3: Cooperazioni internazionali

Art. 8 Presentazione della domanda

1La domanda di sussidio per la promozione di una cooperazione internazionale tra istituzioni e organizzazioni deve essere presentata all’agenzia nazionale.