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Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 15 pagine

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Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Art. 29 Costi computabili

1Nel determinare i sussidi di cui agli articoli 26–28, la SEFRI conteggia, per quanto riguarda i costi preventivati, i seguenti costi per la gestione e lo svolgimento delle attività:

a. le spese per il personale di cui all’articolo 10;

b. i costi materiali di cui all’articolo 11.

2Non conteggia tali costi se sono già coperti dall’istituzione o dall’organizzazione.

3La SEFRI stabilisce annualmente l’importo massimo per attività nel quadro dei fondi disponibili.

Art. 30 Esame e decisione

1La SEFRI esamina le domande. Si pronuncia mediante decisione.

2I sussidi possono essere concessi anche in base a una convenzione se la durata del sussidio supera un anno e se le attività in questione si ripetono ogni anno.

3I sussidi di cui agli articoli 26 e 27 sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata dell’attività può essere presentata una nuova domanda.

4Se con una decisione o una convenzione viene assunto un impegno su più anni,

nella decisione o nella convenzione sono fatte salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi competenti della Confederazione riguardanti il

preventivo e il piano finanziario.

Capitolo 6: Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris

Art. 31 Sussidi

1La Confederazione concede i sussidi alla Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) nei limiti dei crediti approvati.

2I sussidi alla Casa svizzera nella CIUP sono versati come importo forfettario.

3Sono impiegati per:

a. l’esercizio e la manutenzione dell’edificio, compresi i provvedimenti edilizi volti a mantenerne il valore;

b. l’amministrazione, compreso il salario del direttore;

c. le attività di pubbliche relazioni;

d. le spese della Commissione di selezione.

4Gli interventi di manutenzione necessari possono essere effettuati soltanto su raccomandazione dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.