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Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 15 pagine
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Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
b. i costi materiali che non rientrano nella dotazione di base delle istituzioni o delle organizzazioni;
c. i costi materiali non coperti da prestazioni finanziarie di altre istituzioni o organizzazioni coinvolte.
2Le spese di viaggio effettive sono conteggiate fino a un massimo di 500 franchi per viaggio effettuato in Europa e di 1300 franchi fuori dall’Europa.
3Per i tragitti inferiori a sei ore sono da preferire i viaggi in treno.
Art. 12 Esame e decisione
1L’agenzia nazionale esamina le domande e le sottopone alla SEFRI per decisione. Quest’ultima si pronuncia mediante decisione.
2Se i sussidi richiesti superano i fondi disponibili, le domande sono considerate secondo i seguenti criteri nell’ordine indicato qui di seguito:
a. il contributo dei singoli progetti di cooperazione all’ulteriore sviluppo del sistema formativo svizzero e dei suoi attori nel contesto internazionale, tenendo conto del quadro geografico definito all’articolo 2;
b. l’utilità del progetto di cooperazione per le esigenze specifiche di un determinato ambito formativo;
c. il carattere lucrativo dell’istituzione o dell’organizzazione, con priorità a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo.
3I sussidi sono concessi per quattro anni al massimo. Al termine della durata del progetto può essere presentata una nuova domanda.
Capitolo 3: Sussidi per progetti e attività di cooperazione internazionale in materia di formazione
Art. 13 Presentazione della domanda
1La domanda di sussidio per un progetto o un’attività di cooperazione internazionale in materia di formazione deve essere presentata alla SEFRI.
2Deve contenere le seguenti indicazioni:
a. il contributo degli obiettivi e delle misure definiti nei progetti e nelle attività:
1. all’importanza politica per lo spazio formativo svizzero,
2. all’eccellenza degli ambiti formativi o dei loro attori,
3. agli ambiti di promozione di cui all’articolo 3 LCMIF;
b. il numero e la descrizione delle istituzioni e organizzazioni coinvolte;
c. la pianificazione del progetto con le sue tappe fondamentali;
d. il quadro finanziario, comprese indicazioni riguardanti le prestazioni proprie e altre partecipazioni nonché altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi.