Progetto
Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
3Se il borsista desidera ricorrere ad altre fonti di finanziamento o a borse di studio di altre istituzioni, complementari a una borsa d’eccellenza per una formazione presso l’IUE, deve presentare una domanda alla SEFRI. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’IUE.
4La SEFRI può accettare il ricorso a fonti di finanziamento supplementari in particolare se il soggiorno in un altro luogo di studi all’estero in relazione a un’attività di mobilità nel quadro della formazione all’IUE comporta un costo della vita più elevato.
5Se la SEFRI respinge il ricorso a fonti di finanziamento supplementari, la borsa di studio non è più versata o ne viene chiesta la restituzione pro rata temporis.
Art. 22 Sussidi agli istituti
1La SEFRI versa annualmente sussidi al Collegio d’Europa e all’IUE su loro richiesta.
2Tiene conto delle convenzioni tra gli istituti universitari e la SEFRI o la Svizzera e dell’ammontare dei sussidi corrispondenti versati da altri Paesi a questi istituti.
3Tiene inoltre conto del preventivo approvato dal Consiglio d’amministrazione del Collegio d’Europa per i quattro anni di promozione precedenti.
4I sussidi destinati all’IUE sono calcolati sulla base del numero di borse di studio approvate per coorte e per anno. Comprendono le tasse universitarie, che ammontano a 12 000 euro per borsa di studio.
Art. 23 Versamento
La prima metà della borsa di studio e tutti i sussidi agli istituti sono versati dopo la decisione di assegnazione, mentre la seconda metà della borsa di studio è versata dopo l’inizio degli studi presso l’istituto universitario. Nel quarto anno di formazione all’IUE la borsa di studio è versata dopo l’inizio dell’ultimo semestre.
Art. 24 Interruzione e abbandono della formazione
1In casi motivati, la SEFRI può autorizzare, su richiesta del borsista, un’interruzione della formazione presso l’istituto universitario con o senza differimento della riscossione della borsa di studio. Alla domanda vanno allegate una motivazione e l’autorizzazione del progetto da parte dell’istituto universitario.
2Se il borsista abbandona nel corso dell’anno accademico la formazione presso l’istituto universitario, la borsa di studio decade e non è più versata o ne viene richiesta la restituzione pro rata temporis.