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Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 15 pagine
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Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione
Art. 18 Condizioni per l’ottenimento di una borsa di studio
Una borsa di studio può essere assegnata a chiunque soddisfi le seguenti condizioni, indipendentemente dalla sua cittadinanza:
a. avere studiato per più di due anni nel sistema universitario svizzero o, in caso di formazione di livello terziario all’estero, avere terminato la formazione di livello secondario I o II secondo un programma di studio svizzero;
b. essere titolare di un diploma di master di una formazione universitaria corrispondente ai requisiti applicabili in Svizzera, da presentare al momento della domanda o al più tardi nel mese precedente l’inizio della formazione postuniversitaria;
c. dimostrare eccellenti qualifiche e un alto grado di motivazione, in particolare fornendo referenze;
d. soddisfare i criteri di età degli istituti universitari e i loro requisiti di competenza linguistica nelle lingue ufficiali degli istituti.
Art. 19 Candidatura per una borsa di studio
I candidati devono presentare la loro candidatura per una borsa di studio direttamente all’istituto universitario conformemente alle sue direttive in materia.
Art. 20 Assegnazione
1Sono assegnate borse di studio integrali per la durata di un anno accademico.
2La SEFRI assegna le borse di studio sulla base di una preselezione e di un colloquio dell’istituto universitario interessato con il candidato. Per gli studi presso il Collegio d’Europa la SEFRI organizza i colloqui tramite un comitato di selezione. La SEFRI è membro del comitato.
3La SEFRI comunica ai candidati mediante decisione il risultato concernente le borse di studio.
4Le borse di studio per l’lUE sono prolungate di anno in anno per quattro anni accademici consecutivi a condizione che l’IUE confermi lo svolgimento degli studi.
Art. 21 Ammontare delle borse di studio
1La SEFRI stabilisce l’ammontare delle borse di studio sulla base dei seguenti costi forfettari:
a. nel caso del Collegio d’Europa, i costi forfettari per le tasse universitarie nonché per il vitto e l’alloggio nel campus;
b. nel caso dell’IUE, i costi forfettari per il vitto e l’alloggio.
2Tiene conto delle indicazioni dell’istituto universitario interessato relative alle tasse universitarie, al costo della vita in loco e all’ammontare delle borse di studio accordate da altri Paesi per gli studi presso questi istituti.