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Consultazione 2021/46: Revisione totale dell’ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità (OCIFM) · 15 pagine

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Ordinanza sulla cooperazione e la mobilità internazionali in materia di formazione

Art. 32 Commissione di selezione

1La Commissione di selezione esamina le domande di ammissione alla Casa svizzera.

2È composta dai seguenti membri:

a. due rappresentanti della Camera delle scuole universitarie della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

b. un rappresentante della Camera delle scuole universitarie professionali della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

c. un rappresentante della Camera delle alte scuole pedagogiche della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

d. il direttore della Casa svizzera;

e. un rappresentante designato dalle organizzazioni studentesche svizzere.

3Un rappresentante della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie presiede la Commissione.

4Il segretariato generale della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie gestisce il segretariato della Commissione.

Art. 33 Procedura di ammissione e durata

1Chi desidera soggiornare nella Casa svizzera deve presentare una domanda al segretariato della Commissione di selezione.

2La Commissione di selezione decide in merito all’ammissione.

3Il soggiorno è limitato a un anno.

4La Commissione di selezione può prolungare il soggiorno di un anno e, in casi eccezionali, di un altro anno.

Capitolo 7: Competenza di concludere trattati internazionali

Art. 34

1Il DEFR è autorizzato a concludere, nel quadro della cooperazione internazionale in materia di formazione, trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2Il DEFR può delegare tale competenza alla SEFRI.

2 RS 172.010