Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 14 pagine
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Lett. a: si tratta di spiegare quali aspetti indicati all’articolo 2 sono esaminati, specificando per il singolo progetto quali tesi o questioni s’intende analizzare.
Lett. b: per poter valutare le conoscenze che si suppone di acquisire o il loro elemento innovativo occorre documentare lo stato attuale della ricerca nell’ambito da esaminare e illustrare le lacune che si vogliono colmare attraverso il progetto pilota.
Lett. c: si tratta di illustrare l’impostazione del sistema di incentivazione o di tariffazione oggetto di esame. Il sistema scelto deve definire in particolare oggetto, luogo, entità e modalità della tariffazione.
Lett. d: per quanto riguarda metodo, approccio e strategia di ricerca da adottare nei singoli progetti, esistono ampi margini di libertà, dipendendo la scelta dallo scopo perseguito e dalla questione esaminata. Qui si richiede di fornire informazioni concrete e vincolanti su come sarà effettivamente condotto il progetto pilota e con quali strumenti tecnici sarà attuato, come saranno selezionati i partecipanti e come sarà garantito l’ottenimento di un campione rappresentativo e adeguato alla situazione.
Lett. g: i costi dovranno essere indicati in maniera dettagliata, specificandone l’origine e suddividendoli per singole fasi, in particolare progettazione (studi preliminari, studi dettagliati, ecc.), realizzazione, operatività e valutazione.
Lett. i: si veda al riguardo l’articolo 28 del disegno legislativo e relativo commento. Si tratta di spiegare concretamente come si svolge la valutazione.
Lett. j: per poter applicare anche in seguito i risultati dei progetti pilota, eventualmente in un contesto più ampio o nazionale, è opportuna un’assistenza scientifica: essa è obbligatoria e al momento dell’approvazione del DATEC dovranno essere documentate modalità e forma.
Lett. k: si deve illustrare in che modo si tiene conto della protezione dei dati nel progetto pilota.
Art. 26 Esame dei progetti pilota
I progetti pilota sono volti a fornire informazioni riguardo alla nuova tariffazione della mobilità e con esse le basi necessarie al legislatore per un’eventuale futura introduzione di una normativa definitiva. Devono pertanto essere sostenuti finanziariamente dalla Confederazione solo progetti d’interesse nazionale che soddisfino gli obiettivi qui menzionati. Il DATEC potrà inoltre approvare nuovi progetti solo se, rispetto a quelli già autorizzati, permettono di acquisire nuove o ulteriori conoscenze. Questo per evitare che vengano realizzati progetti pilota molto simili o identici senza apportare valore aggiunto.
Art. 27 Entità del contributo federale
Cpv. 1: i contributi federali, limitati al 60 per cento e a un importo massimo di due milioni di franchi per progetto pilota, sono destinati a coprire i costi di progetto effettivi (in particolare del personale per pianificazione, esecuzione, valutazione o costi per l’attuazione tecnica), ma anche a fornire incentivi economici ai partecipanti.
Cpv. 2: le modalità di concessione dei contributi saranno disciplinate dopo l’approvazione del progetto, analogamente ai contributi di cui all’articolo 21 capoverso 2, in un contratto di sovvenzione tra il richiedente e il DATEC.
Cpv. 3: con la presente disposizione, che nega il diritto soggettivo a un contributo federale, s’intende limitare il numero di progetti pilota a partecipazione volontaria cofinanziati dalla Confederazione, in modo da poter agire in base alla situazione e alle esigenze. Per dare un’indicazione di massima ed evitare false illusioni, si suppone che nel complesso potranno essere sovvenzionati circa cinque progetti.
Art. 28 Rapporto di valutazione
La valutazione dovrà soddisfare gli standard usuali di «best practice». L’articolo definisce gli aspetti da analizzare nel relativo rapporto e quindi i provvedimenti da adottare già prima dell’inizio del progetto per poter per poter effettuare una valutazione corretta. Come spiegato in precedenza, i progetti a partecipazione volontaria sono concepiti solo per gruppi ridotti e non si ripercuotono sull’effettiva situazione dei trasporti, né tantomeno su aspetti quali l’ambiente o l’economia. Si rinuncia pertanto all’obbligo di predisporre un monitoraggio non essendo esso indispensabile e alla lettera b, piuttosto che di conseguenze, si preferisce parlare di risultati.
Art. 29 Trasmissione dei dati al DATEC
Trattandosi di una disposizione analoga a quella dell’articolo 20, si rimanda ai relativi commenti.
Art. 30 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Data l’assenza di una base costituzionale, deve esserne limitata la validità temporale: si ritiene adeguata una durata di dieci anni.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Per la progettazione e la valutazione di progetti pilota che prevedono l’applicazione di una tassa sono previsti contributi federali fino a due milioni di franchi per progetto: nel caso di cinque progetti, possono ammontare a un massimo di dieci milioni di franchi.
Anche per i progetti pilota con partecipazione volontaria sono previsti contributi federali analoghi: in caso di partecipazione a cinque progetti, la spesa massima è anche in questo caso di dieci milioni di franchi.
Nell’arco della durata decennale della legge, quindi, si prevedono complessivamente spese supplementari per la Confederazione di 20 milioni di franchi e in media di 2 milioni di franchi all’anno. Resta da chiarire in quale periodo avranno luogo le spese, tenendo presente che i costi di progettazione si sostengono all’inizio di un progetto e quelli di valutazione soprattutto alla fine. Al tempo stesso si presume che i progetti saranno realizzati con velocità diverse. Attualmente non è dunque possibile indicare il fabbisogno di risorse nel tempo.