Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 14 pagine
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- progetti a partecipazione volontaria: tali progetti, in cui gli utenti possono liberamente decidere se partecipare o meno, sarebbero realizzabili già oggi e non richiedono nuove basi giuridiche. Nella presente proposta si intende tuttavia consentire alla Confederazione di sostenerne finanziariamente un numero limitato. Non si tratta semplicemente di partecipare ai costi operativi (pianificazione, esecuzione, valutazione), ma anche dell’eventuale impiego di incentivi finanziari (ad es. sistemi bonus-malus quale integrazione/sostituzione delle tariffe differenziate) per i partecipanti, che esula dai costi standard.
L’attuazione dei progetti pilota spetta a Cantoni, città o Comuni e, in caso di progetti a partecipazione volontaria, anche a organizzazioni private. Il disegno di legge è pertanto impostato in modo da definire unicamente le condizioni quadro, ma non il contenuto concreto dei progetti, al fine di lasciare agli enti promotori la massima libertà per poter affrontare in maniera quanto più adeguata e conforme alle esigenze le specifiche situazioni. Ciò consente inoltre di sviluppare diverse soluzioni e di acquisire così uno spettro di conoscenze quanto più ampio.
I progetti pilota con applicazione di una tassa devono essere autorizzati dal Cantone sul cui territorio si svolgono. Prima di rilasciare l’autorizzazione, il Cantone deve richiedere l’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il quale concede inoltre contributi federali per entrambe le tipologie di progetti attraverso un contratto ai sensi della legge sui sussidi. Il numero di progetti, di entrambe le categorie, deve essere limitato dal DATEC, cui vanno inoltre comunicati mediante un rapporto di valutazione i risultati dei progetti.