Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 14 pagine
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito della circolazione stradale e nel settore del trasporto pubblico derivano in primo luogo dall’Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri). Poiché i veicoli di oltre 3,5 tonnellate sono necessariamente esclusi dall’ambito di applicazione, il progetto non interferisce con le disposizioni di suddetto Accordo sulla riscossione di tasse nel traffico merci pesanti (TTPCP) e non è pertanto in contrasto con gli obblighi internazionali della Svizzera. Per quanto riguarda la riscossione di tasse per l’utilizzo delle strade pubbliche e la definizione di tariffe nel trasporto pubblico, gli Stati godono di piena autonomia.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto è impostato come legge federale temporanea, soggetta a referendum facoltativo (cfr. al riguardo anche il punto 5.1.2).
5.4 Subordinazione al freno alle spese
La spesa pubblica è disciplinata dal principio del freno alle spese, secondo cui a partire da una certa soglia l’Assemblea federale delibera a maggioranza qualificata. L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. stabilisce che i crediti d’impegno e i limiti di spesa sono approvati a maggioranza di ciascuna Camera se comportano nuove spese una tantum superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi. Questi importi non sono superati se raggiunto il numero massimo di progetti pilota possibili (cinque progetti a pagamento e cinque a partecipazione volontaria; cfr. punto 3.1.1), pertanto i contributi federali previsti nel quadro del presente progetto non vanno subordinati al freno alle spese.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
I contributi della Confederazione ai richiedenti di cui agli articoli 21 e 27 del disegno di legge costituiscono delle sovvenzioni, motivo per cui sono applicabili le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 1990 sui sussidi. I principi della legge sui sussidi non sono messi in discussione dalle disposizioni proposte.
5.6 Delega di competenze legislative
Non sono delegate competenze legislative: il progetto è concepito come legge quadro e gli enti interessati sono tenuti a rispettare le disposizioni stabilite. Ciononostante, poiché il progetto mira esplicitamente a un’impostazione per quanto possibile differenziata di eventuali progetti pilota, i Cantoni sono liberi di definire le regole di un progetto concreto, fatta eccezione per le condizioni quadro.
L’attuazione del progetto potrebbe richiedere che i Cantoni interessati da progetti pilota, ed eventualmente anche i Comuni stessi, definiscano al loro livello il quadro normativo corrispondente. Non è tuttavia una questione che riguarda il legislatore nazionale.
5.7 Protezione dei dati
A seconda della tecnologia di rilevamento prescelta, l’attuazione di progetti pilota nel quadro del presente disegno può rivelarsi problematica in termini di protezione dei dati, di cui sono responsabili in primo luogo i richiedenti, ossia gli enti promotori. Per garantire l’ottemperanza ai requisiti in materia, prima dell’autorizzazione deve essere presentata al DATEC una prova della conformità del progetto con la protezione dei dati (cfr. art. 16 lett. k e 25 lett. k del disegno di legge). Agli utenti dei trasporti pubblici sarà inoltre concesso il diritto di versare la tassa anonimamente, vale a dire attraverso un titolo di trasporto non nominativo.