Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/5: Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing · 14 pagine
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Art. 14 Principio
Per garantire il rispetto delle prescrizioni della presente legge e verificare la concessione di contributi, prima di autorizzare un progetto pilota i Cantoni dovranno richiedere l’approvazione del DATEC.
Art. 15 Studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità, volto a concretizzare nel modo migliore l’idea sottesa all’esperimento, è il punto di partenza dell’intero progetto e fa parte della «fase di inizializzazione». Oltre a essere uno strumento per l’attuazione, costituisce una base decisionale sulla realizzabilità di un progetto, in quanto consente di decidere se e come realizzare un progetto e di individuare i progetti destinati a fallire (opportunità e rischi, acquisizione di conoscenze, costi-benefici ecc.). Fornisce inoltre indicazioni sulla direzione da seguire nella fase attuativa e sulle dimensioni del test. I risultati, da riportare nella richiesta al DATEC, servono anche a mostrare le condizioni contestuali per lo svolgimento.
Art. 16 Domanda di approvazione
L’elenco definisce in maniera non esaustiva le informazioni che devono necessariamente essere contenute nella documentazione da consegnare al DATEC. Essendo alcuni punti già evidenti, in questa sede sono commentate solo alcune lettere.
Lett. a: si tratta degli aspetti indicati all’articolo 2, in particolare le conoscenze specifiche che si intendono ottenere con il progetto pianificato.
Lett. b: per descrivere gli effetti previsti sui trasporti si devono illustrare, il più dettagliatamente possibile e usando diversi parametri quantitativi, la situazione attuale e i cambiamenti cui mira il progetto. A seconda delle esigenze, si può anche ricorrere a modellizzazioni del traffico. Gli altri effetti devono essere descritti da un punto di vista quantitativo o qualitativo.
Lett. c: il sistema di tariffazione specifica il tipo di tassa, l’importo e le condizioni o situazioni nelle quali è applicata, oltre ai soggetti tassabili.
Lett. f: vanno illustrati il metodo di riscossione della tassa e le modalità di attuazione concreta nel progetto e nel relativo perimetro, tra cui in particolare tecnologia e processi di riscossione, controllo e sanzionamento, distribuzione e informazione, flusso e protezione dei dati.
Lett. h: i costi devono essere indicati in maniera dettagliata, specificandone l’origine e suddividendoli per singole fasi, in particolare progettazione (studi preliminari, studi dettagliati ecc.), realizzazione (attuazione, predisposizione dell’infrastruttura), operatività (fase in cui è riscossa la tassa) e valutazione.
Lett. i: si veda al riguardo l’articolo 22 del disegno legislativo e relativi commenti. In questo contesto va illustrato come si intendono utilizzare le entrate nel progetto pilota specifico.
Lett. j: si veda al riguardo l’articolo 19 del disegno legislativo e relativi commenti. In questo contesto vanno illustrate concretamente le modalità di monitoraggio e valutazione.
Lett. k: a seconda dell’impostazione del progetto, l’attuazione richiede l’elaborazione di dati che permettono di risalire a persone identificate o identificabili o eventualmente di creare profili di mobilità di veicoli e persone. La protezione dei dati è pertanto di fondamentale importanza nell’impostazione dei progetti pilota. Da un punto di vista tecnico e organizzativo, le tecnologie attualmente disponibili sono sufficienti a garantire le prescrizioni legali in materia, purché vengano rispettati i principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione. La protezione dei dati deve essere considerata già nella pianificazione tecnica, secondo l’approccio privacy by design, che considera questo criterio come una funzione essenziale propria del sistema e non un’esigenza estranea ed esterna ad esso. Per garantire che si tenga sufficientemente conto della protezione dei dati, il richiedente dovrà fornire una prova della conformità del progetto in materia, da presentare al DATEC prima del rilascio dell’approvazione. A tal fine è sufficiente l’attestazione della competente autorità cantonale. Poiché la Confederazione stabilisce solo le condizioni quadro, mentre i progetti pilota saranno realizzati da Comuni e Cantoni, la protezione dei dati sarà disciplinata dal diritto cantonale. Per tutelare le esigenze in materia, è imprescindibile che la competente autorità sia coinvolta fin dall’inizio nell’elaborazione dei progetti pilota.
Lett. m: per poter applicare anche in seguito i risultati dei progetti pilota, eventualmente in un contesto più ampio o nazionale, è opportuna un’assistenza scientifica: essa è obbligatoria e al momento dell’approvazione del DATEC dovranno essere documentate modalità e forma.
Art. 17 Esame e approvazione
Cpv. 1: i progetti pilota hanno lo scopo di raccogliere informazioni riguardo alla nuova tariffazione della mobilità e di fornire al legislatore le basi necessarie per un’eventuale futura introduzione di una normativa definitiva. Occorre pertanto selezionarli con cura, verificando se soddisfano gli obiettivi menzionati e sono anche d’interesse nazionale. Il DATEC potrà inoltre approvare nuovi progetti solo se, rispetto a quelli già autorizzati, permettono l’acquisizione di nuove o ulteriori conoscenze. Questo per evitare che vengano realizzati progetti pilota molto simili o identici senza valore aggiunto.
Cpv. 2: data la mancanza di basi costituzionali per una nuova tassa di mobility pricing permanente in ambito stradale, occorre limitare il numero di progetti pilota: a tal fine è introdotta la disposizione secondo cui non sussiste alcun diritto soggettivo all’approvazione di un progetto pilota. Il numero effettivo deve essere lasciato alla discrezionalità del DATEC, in modo da poter agire in base alla situazione e alle esigenze. Per dare comunque un’indicazione di massima ed evitare false illusioni, si suppone che vengano approvati complessivamente circa cinque progetti.
Art. 18 Autorizzazione
Cpv. 1: i Cantoni sono l’autorità gerarchicamente più idonea ad autorizzare i progetti pilota sul proprio territorio. Poiché gli effetti sui trasporti e di altro tipo possono estendersi anche oltre il perimetro del progetto, è necessario che l’esperimento sia concordato con il Cantone, il quale rilascia la relativa autorizzazione.