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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

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5In caso di violazioni delle regole d’impiego da parte del personale estero nel quadro dell’impiego di quest’ultimo, l’UDSC presenta un rapporto all’Agenzia. Se sono riscontrate violazioni dei diritti fondamentali da parte del personale estero l’impiego viene immediatamente interrotto e viene avviata una procedura.

Sezione 5: Impiego di consulenti in materia di documenti

Art. 26 Impiego di consulenti in materia di documenti

1L’impiego è disciplinato da un accordo tra la Segreteria di Stato della migrazione, il Dipartimento federale degli affari esteri e l’UDSC in merito all’impiego di consulenti in materia di documenti (airline liaison officer, ALO) presso gli aeroporti internazionali all’estero.

2Per i consulenti in materia di documenti si applicano le disposizioni per i collaboratori dell’UDSC all’estero di cui alla sezione 3.

3 L’UDSC può precisare regole d’impiego operative e disposizioni in materia di diritto del lavoro per i consulenti in materia di documenti attraverso direttive interne oppure disciplinarle mediante accordi individuali.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 27 Abrogazione di un altro atto normativo

122

L’ordinanza del 26 agosto 2009 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE) è abrogata.

Art. 28 Disposizione transitoria

Per gli impieghi iniziati prima del [data di entrata in vigore] rimane applicabile l’OCOFE nella versione del 15 agosto 201823.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

22 RU 2009 4553, RU 2014 4521, RU 2015 2749, RU 2018 3119

23 RU 2018 3119