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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine
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f. distaccamenti operativi di collaboratori dell’UDSC negli impieghi dell’Agenzia;
g. persone di collegamento dell’Agenzia negli Stati Schengen;
h. budget e finanziamenti;
i. formazione.
5Coinvolge le autorità federali e cantonali interessate nell’esecuzione dei propri incarichi.
Art. 4 Impieghi di collaboratori dell’UDSC all’estero
1L’UDSC mette a disposizione personale secondo gli allegati da II a IV del regolamento (UE) 2019/1896. A fronte di una situazione eccezionale in Svizzera che incide in maniera sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, l’UDSC può rigettare le richieste di messa a disposizione di agenti a complemento degli agenti della riserva di reazione rapida secondo l’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1896.
2L’UDSC seleziona i collaboratori per un impiego all’estero e determina la durata del loro distaccamento.
Art. 5 Impieghi di personale estero in Svizzera
1D’intesa con i Cantoni interessati, l’UDSC conduce negoziati con l’Agenzia in merito all’impiego non armato di esperti esteri nell’ambito della protezione dei confini per un periodo massimo di sei mesi alle frontiere esterne Schengen della Svizzera.
2In caso di impiego di personale estero in Svizzera, l’UDSC partecipa all’elaborazione dei piani operativi e assume la condotta dell’impiego in collaborazione con l’Agenzia.
Art. 6 Impieghi di consulenti in materia di documenti
L’UDSC provvede al distaccamento di idonei collaboratori come consulenti in materia di documenti secondo l’articolo 100a LStrl ai fini della lotta contro la migrazione illegale e la criminalità transfrontaliera all’estero.
Art. 7 Comunicazione dei dati all’Agenzia
1L’UDSC può comunicare all’Agenzia, d’ufficio o su richiesta, dati personali secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 agosto 20176 sul trattamento dei dati personali nell’AFD relativi a persone che hanno attraversato le frontiere esterne senza autorizzazione, così come numeri di targa, numeri di identificazione dei veicoli e numeri di identificazione delle navi e degli aerei, a condizione che l’Agenzia stessa ne abbia necessità nel quadro del sostegno tecnico e operativo da parte della Svizzera per l’adempimento dei seguenti compiti:
j. accertamenti sull’identità e sulla cittadinanza;