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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine
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k. organizzazione e coordinamento di operazioni congiunte;
l. svolgimento di progetti pilota;
m. organizzazione di interventi rapidi ai fini della sicurezza delle frontiere;
n. istituzione e gestione del centro nazionale di coordinamento;
o. elaborazione di analisi dei rischi;
p. verifica dei documenti d’identità;
q. compiti amministrativi.
2La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) comunica all’Agenzia le informazioni relative agli interventi internazionali di rimpatrio.
Sezione 3: Impiego di collaboratori dell’UDSC all’estero
Art. 8 Aspetti generali
1Per l’impiego di personale all’estero, l’UDSC si orienta all’ordinanza del 3 luglio 20017 sul personale federale, all’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20018 concernente l’ordinanza sul personale federale e, per analogia, all’ordinanza del DFAE del 20 settembre 20029 concernente l’ordinanza sul personale federale, sempreché al capoverso 3 non si disponga altrimenti.
2Per quanto riguarda le disposizioni operative d’impiego e di servizio, l’UDSC può:
a. stabilirle mediante direttive di servizio interne o un ordine d’impiego; oppure
b. disciplinarle tramite accordi individuali con ciascun collaboratore.
3In caso di impieghi fino a due anni (distacchi a lungo termine) è possibile stabilire disposizioni in deroga agli articoli da 8 a 20.
Art. 9 Responsabilità
1I collaboratori del Corpo delle guardie di confine (CGCF) che commettono un reato durante un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale militare del 13 giugno 192710.
2I collaboratori dell’UDSC non compresi nel capoverso 1 che commettono un reato durante un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, è applicabile il Codice penale11.
7 RS 172.220.111.3
8 RS 172.220.111.31
9 RS 172.220.111.343.3
10 RS 321.0
11 RS 311.0