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Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine
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Art. 23 Equipaggiamento e armamento
1Il personale estero può portare con sé armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi ai sensi dell’articolo 227 dell’ordinanza del 1º novembre 200619 sulle dogane (OD).
2L’impiego di armi e di mezzi di autodifesa e coattivi è retto dagli articoli 229–232 OD. L’UDSC può ordinare restrizioni in singoli casi.
Art. 24 Accessi dei collaboratori delle autorità estere e dell’Agenzia europea
della guardia di frontiera e costiera
1I collaboratori delle autorità estere e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera che svolgono impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera dispongono degli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione dell’UDSC di cui godono i collaboratori dell’UDSC con i quali sono impiegati.
2L’accesso al sistema d’informazione dell’UDSC può avvenire solo sotto la direzione dei collaboratori dell’UDSC.
3Per quanto riguarda gli accessi ai sistemi d’informazione di autorità terze, i collaboratori delle autorità estere e dell’Agenzia che svolgono impieghi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera sono trattati come i collaboratori dell’UDSC impiegati per i compiti corrispondenti, sempreché ciò sia richiesto dai loro compiti.
Art. 25 Responsabilità
1Al personale estero che mentre sta svolgendo un impiego in Svizzera sotto la direzione del CGCF commette un reato oppure ne è vittima è applicabile per analogia il Codice penale militare.
2Al personale estero che mentre sta svolgendo un impiego in Svizzera sotto la direzione dell’UDSC commette un reato oppure ne è vittima è applicabile il Codice penale.
3La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera conformemente alla legge sulla responsabilità20. Se la Confederazione esige dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati, la legge sulla responsabilità è applicabile solo se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave.
4Contro gli atti ufficiali del personale estero sono possibili le procedure di cui agli articoli 25a e 71 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa , sempreché tale personale svolga compiti connessi all’impiego. L’UDSC si pronuncia mediante decisione formale.
19 RS 631.01
20 RS 170.32
21 RS 172.02