Progetto

Consultazione 2021/68: Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen et Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

2Con l’indennità d’impiego si considerano compensati i diritti derivanti, nell’ambito del regolare servizio dell’UDSC, dal lavoro domenicale, notturno, a squadre e dal servizio di picchetto. Non sussiste alcun diritto supplementare a compensazioni orarie.

3Il diritto all’indennità d’impiego sussiste per l’intera durata dell’impiego.

4In caso di distacchi a lungo termine per l’Agenzia, l’indennità d’impiego è pagata direttamente da quest’ultima. Non sussiste alcun diritto a un’indennità d’impiego secondo il capoverso 1.

Art. 15 Costi per pasti e pernottamenti

1Il rimborso dei pasti e dei pernottamenti si fonda, per analogia, sui rimborsi fissati all’articolo 67 dell’ordinanza del DFAE del 20 settembre 200217 concernente l’ordinanza sul personale federale.

2L’UDSC può versare un’indennità giornaliera per i pasti corrispondente ai costi abituali locali. Tale indennità può essere ridotta dopo 60 giorni d’impiego.

3L’UDSC può rimborsare i costi effettivi di un alloggio appropriato e usuale per il luogo.

4I costi per i pasti e i pernottamenti non vengono rimborsati quando è disponibile una possibilità gratuita di vitto e alloggio oppure se le spese vengono assunte dall’Agenzia o da terzi.

Art. 16 Spese per il trasporto degli effetti personali

1A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati come bagaglio accompagnato o in eccedenza oppure come merce.

2L’UDSC organizza il trasporto degli effetti personali e se ne assume i costi effettivi.

3L’UDSC disciplina i dettagli relativi alla modalità e all’entità del trasporto.

4I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.

Art. 17 Assicurazione

D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, l’UDSC stabilisce eventuali prestazioni adeguate della Confederazione per i rischi legati al salvataggio, al rimpatrio, alle spese di cura, all’invalidità e al decesso che eccedono le prestazioni dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni nonché delle assicurazioni malattie del personale.

Art. 18 Infortuni professionali e malattie professionali

1Sono considerati infortuni professionali dei collaboratori dell’UDSC impiegati all’estero in particolare gli infortuni in seguito a un atto di violenza rivolto contro di

17 RS 172.220.111.343.3